Nel Testo Unico della Radiotelevisione, o meglio, come è stato enfatizzato qualche tempo, “dei Servizi di media audiovisivi e radiofonici”, c’è una curiosa disparità di trattamento tra tv e radio locali.
All’art. 2 comma 1, lettera a), n. 1, lettera v) (non ridete: l’infernale discesa alfanumerica è proprio questa!) “l’ambito locale radiofonico” è infatti definito attraverso una copertura massima di quindici milioni di abitanti, mentre quello “locale televisivo”, la lettera z) lo eleva ad una soglia inferiore al 50% della popolazione nazionale. Una distinzione che non trova ragione se non nell’esigenza dell’epoca gasparriana di sistemare alcune situazioni di fatto consolidatesi nel comparto televisivo (chiamiamole così…). Figli e figliastri che potrebbero presto trovare una parificazione normativa. Formalmente perché, sul piano giuridico, fattispecie identiche non potrebbero essere trattate in forma diversa. Sostanzialmente perché… Vabbè, questo lo potete immaginare da soli…