E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale N. 191 del 18 Agosto 2006 la Deliberazione 2 agosto 2006 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni relativa alle “Modifiche al regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione finalizzate all’istituzione della sezione speciale relativa alle infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale di cui all’articolo 31 della delibera 236/01/CONS. (Deliberazione n. 502/06/CONS)”.
Questo il testo integrale
L’AUTORITA’
Nella sua riunione di Consiglio del 2 agosto 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l’art. 1,
comma 6, lettera a), numero 5;
Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, recante
«Disposizioni urgenti concernenti modalita’ di definitiva cessazione
del regime transitorio della legge 31 luglio 1997, n. 249»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a., nonche’ delega al Governo per
l’emanazione del testo unico della radiotelevisione»;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione italiana»;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante
«Definizione e proroga di termini, nonche’ conseguenti disposizioni
urgenti», convertito con legge 23 febbraio 2006, n. 51;
Vista la propria delibera n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001,
recante «Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro
degli operatori di comunicazione», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 150 del 30 giugno 2001 e
successive modiche ed integrazioni;
Vista la propria delibera n. 435/01/CONS del 15 novembre 2001,
recante «Approvazione del regolamento relativo alla radiodiffusione
terrestre in tecnica digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 284 del 6 dicembre 2001 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la propria delibera n. 249/02/CONS del 31 luglio 2002 recante
«Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per
la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF – DAB-T)»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
10 agosto 2002, n. 187;
Vista la delibera n. 15/03/CONS, recante «Approvazione del piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione
televisiva terrestre in tecnica digitale (PNAF-DVB)», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 febbraio
2003, n. 43;
Vista la propria delibera n. 399/03/CONS del 12 novembre 2003
recante «Approvazione del piano nazionale integrato di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva terrestre in
tecnica digitale (PNAF DVB-T)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
Vista la propria delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 recante
«Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio
2004, n. 112», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana dell’11 marzo 2005, n. 35;
Vista la propria delibera n. 149/05/CONS «Approvazione del
regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle
trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 marzo 2005,
n. 69;
Vista la propria delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006 recante
«Approvazione di un programma di interventi volto a favorire
l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi
radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica
digitale» pubblicato sul sito web dell’Autorita’ in data 29 marzo
2006;
Considerato che l’atto d’indirizzo adottato dall’Autorita’ con
delibera 163/06/CONS pone come premessa per la sua realizzazione la
fotografia dell’esistente mediante uno strumento preciso di
valutazione e classificazione degli impianti presenti sul territorio
che consenta di conoscerne con esattezza le caratteristiche, per
pianificare le operazioni di spegnimento progressivo, valutando gli
effetti sulla situazione interferenziale;
Considerata, pertanto, l’esigenza di avviare quanto prima il
censimento delle infrastrutture di diffusione operanti sul territorio
nazionale, apportando le conseguenti integrazioni al regolamento per
l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di
comunicazione, come previsto dall’art. 31 della delibera n.
236/01/CONS;
Udita la relazione del commissario Sebastiano Sortino, relatore ai
sensi dell’art. 29 del regolamento di organizzazione e funzionamento;
Delibera:
Art. 1.
1. L’Autorita’ adotta, ai sensi dell’art. 31 della delibera
236/01/CONS le integrazioni al regolamento per l’organizzazione e la
tenuta del registro degli operatori di comunicazione finalizzate alla
istituzione di una sezione speciale del registro degli operatori di
comunicazione nella quale sono censite le infrastrutture di
diffusione, di cui all’allegato A alla presente delibera, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il censimento delle infrastrutture di diffusione di cui al
comma 1, che risponde ai principi di trasparenza e pubblicita’, ha
natura meramente ricognitiva e non puo’, in alcun modo costituire
elemento di legittimazione all’esercizio degli impianti di
diffusione, ne’ intervenire in rapporti tra le parti, anche a seguito
di eventuali pronunciamenti giurisdizionali o arbitrali o sentenze
passate in giudicato, o decadenza o estinzione del titolo abilitativo
all’esercizio di impianti.
3. Ai fini dell’espletamento delle attivita’ di verifica inerenti
il censimento di cui al comma 1, l’Autorita’ puo’ avvalersi della
collaborazione del Nucleo speciale della Polizia postale e delle
comunicazioni.
Il presente provvedimento e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell’Autorita’
per le garanzie nelle comunicazioni ed e’ reso disponibile nel sito
web dell’Autorita’: www.agcom.it.
Roma, 2 agosto 2006
Il presidente
Calabrò
Il commissario relatore
Sortino
Allegato A
alla delibera n. 502/06/CONS del 2 agosto 2006
MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL
REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE FINALIZZATE ALL’ISTITUZIONE
DELLA SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO RELATIVA ALLE INFRASTRUTTURE DI
DIFFUSIONE SITE NEL TERRITORIO NAZIONALE DI CUI ALL’ART. 31 DELLA
DELIBERA 236/01/CONS.
Art. 1.
Dopo il Titolo IV del regolamento per l’organizzazione e la
tenuta del registro degli operatori di comunicazione adottato con
delibera 236/01/CONS
e’ inserito:
titolo IV bis – Sezione speciale del registro relativa alle
infrastrutture di diffusione site nel territorio nazionale.
Art. 25-bis
Istituzione della sezione speciale del registro degli operatori di
comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione
1. E’ istituita la sezione speciale del registro degli operatori
di comunicazione relativa alle infrastrutture di diffusione operanti
nel territorio italiano.
Art. 25-ter
Campo di applicazione
1. Sono tenuti a comunicare i dati relativi alle infrastrutture
di diffusione operanti sul territorio italiano i soggetti di cui
all’art. 2, comma 1, lettera a).
2. In fase di prima applicazione sono tenuti alle comunicazioni
di cui al successivo art. 25-quater i soggetti esercenti l’attivita’
di radiodiffusione su frequenze terrestri mediante impianti operanti
nelle bande III, IV e V.
3. Con successivi provvedimenti sono individuate le modalita’ di
comunicazione dei soggetti diversi da quelli di cui al comma 2.
Art. 25-quater
Modalita’ di comunicazione
1. I soggetti di cui all’art. 25-ter, comma 2, forniscono i dati
relativi agli impianti di diffusione ed alle frequenze legittimamente
esercite in conformita’ all’allegato «TEC», suddivisi in stazioni di
radiodiffusione televisiva analogica (TA0), stazioni di
radiodiffusione televisiva digitale (TD1) e stazioni di
radiodifusione sonora digitale (RD1).
2. I soggetti di cui all’art. 25-ter, comma 2, forniscono i dati
amministrativi, integrativi di quelli gia’ parzialmente comunicati in
occasione dell’iscrizione nel Registro degli operatori di
comunicazione, in conformita’ all’allegato «AMM».
3. I dati tecnici ed amministrativi di cui ai commi precedenti,
aggiornati alla data di inoltro della comunicazione, sono inviati
all’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni – Servizio
ispettivo e registro – Centro direzionale, Isola B/5, 80143 Napoli,
entro il 15 novembre 2006 su supporto informatico e cartaceo,
unitamente ad una nota di accompagnamento debitamente sottoscritta
dal legale rappresentante o da altro delegato.
4. Gli allegati di cui ai commi precedenti costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente regolamento.
5. Ciascuna variazione dei dati trasmessi deve essere comunicata
all’Autorita’ entro trenta giorni dal verificarsi della modifica.
6. L’Autorita’ si riserva, in ogni momento, di chiedere, in
relazione a specifiche esigenze, la trasmissione di ulteriori
informazioni, atti o documenti ritenuti utili.
Art. 25-quinquies
Sanzioni
1. Ferma restando la responsabilita’ penale in ordine alla non
rispondenza al vero delle dichiarazioni rese ai sensi del presente
Titolo IV bis, l’inosservanza da parte dei soggetti di cui all’art.
25-ter, comma 2, degli obblighi di comunicazione prescritti dall’art.
25-quater comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.
1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»
Allegato