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Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)- la circolare integrale può essere richiesta esclusivamente dagli assistiti Consultmedia all’indirizzo: [email protected] – (…) = omissis (…) Come è noto (cfr. precedenti circolari sull’argomento in SIT Online su www.consultmedia.it) è pendente avanti al Consiglio di Stato un ricorso in secondo grado avverso alla Delibera (…) con la quale, in applicazione della previsione di cui all’art. 2, comma 2-bis, del d.l. 30 gennaio 1999, n. 15, inserita in sede di conversione ad opera della legge 29 marzo 1999, n. 78, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva diffidato una stazione radiofonica locale perché ponesse termine all’utilizzo di una denominazione richiamante quella impiegata da una stazione nazionale. Nel merito, l’Autorità, rilevata l’idoneità della denominazione della stazione locale a richiamare in parte quella dell’emittente nazionale, aveva ritenuto di dover applicare il citato art. 2, comma 2-bis, a tenore del quale “le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, non possono utilizzare, ne’ diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249”. Avverso l’ordinanza con la quale il Giudice di prime cure (…) aveva respinto l’istanza di sospensione dell’efficacia della delibera impugnata l’emittente locale era insorta l’appellante deducendo:
1. violazione dell’art. 2, comma 2-bis, del d.l. n. 15/1999, asseritamente riguardante le sole emittenti radiotelevisive, non anche quelle radiofoniche;
2. violazione degli artt. 1 e 5, dir. n. 104/89/CEE (recepita con D. Lgs., 4.12.1992, n. 480), per ritenuto contrasto della citata previsione nazionale con la disciplina europea a tutela dei marchi di impresa;
3. illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 77, 3, 41 e 42 Cost.
Alla camera di consiglio (…) il Consiglio di Stato, in sede cautelare, aveva sospeso l’efficacia dell’indicata delibera, rinviando a separata ordinanza per la rimessione della prospettata questione di legittimità; tale ordinanza era stata affidata alle considerazioni che seguono (grassetto nostro):
“1. la presente controversia trae origine dal provvedimento con il quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha diffidato la società ricorrente a porre termine all’utilizzazione della denominazione (…) per le trasmissioni radiofoniche, reputata idonea a richiamare, anche solo in parte, quella utilizzata dall’emittente nazionale (…): nel dettaglio l’Autorità ha ritenuto di fare applicazione dell’art. 2, comma 2-bis, d.l. 30 gennaio 1999, n. 15, inserita in sede di conversione ad opera della legge 29 marzo 1999, n. 78, a tenore del quale “le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni non possono utilizzare, ne’ diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249”.
“2. Ciò posto, il Collegio, sulla scorta di una prima delibazione, ritiene che la previsione di cui al citato art. 2, comma 2-bis, non si presti ad approcci esegetici diversi da quello fatto proprio dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: il chiaro e testuale riferimento alle emittenti radiotelevisive non consente, invero, di aderire all’opzione interpretativa, suggerita nel ricorso introduttivo, intesa a limitare la sfera di efficacia della disciplina al solo settore televisivo, non anche a quello radiofonico”.
“La prospettata questione di legittimità costituzionale, del resto, oltre ad essere rilevante alla stregua delle suesposte indicazioni relative alla delimitazione dell’ambito di operatività della contestata disposizione legislativa, appare al Collegio non manifestamente infondata”.
“Ed invero, la disciplina suddetta, nella parte in cui prevede e determina la soccombenza delle posizioni maturate dalle emittenti radiotelevisive locali, già titolari di una denominazione prima dell’entrata in vigore della disposizione in questione e, ciò nonostante, tenute a non fare più uso della stessa per effetto dell’ingresso sul mercato di emittente nazionale avente marchio, denominazione o testata identificativi analoghi, non pare in sintonia con il canone generale di ragionevolezza, particolarmente stringente in quanto riferito alla conservazione di situazioni soggettive già acquisite, se non consolidate”.
“Non vi è dubbio, invero, che l’insindacabilità della discrezionalità propria del legislatore si arresta allorché l’esercizio della potestà di disciplina normativa entri in rotta di collisione con il parametro della ragionevolezza, laddove ad essere sottoposto al consentito vaglio del Giudice delle leggi non è certo il merito, ma sempre la legittimità delle opzioni legislative ed il rispetto, quindi, dei limiti interni della discrezionalità medesima”.
“Orbene, di tale sindacato si avverte una necessità ancor più intensa allorchè l’irragionevolezza legislativa si ripercuote, comprimendole o addirittura sopprimendole, su posizioni soggettive aventi un sicuro aggancio costituzionale”.
“E’ quanto, ad avviso del Collegio, si può registrare nel caso di specie”.
“La disciplina in esame, infatti, incidendo in senso anche irrimediabilmente sacrificativo sulle posizioni delle preesistenti emittenti locali, costrette a dismettere il segno identificativo sulla sola considerazione della loro specificità territoriale, indipendentemente quindi dalla priorità cronologica del relativo uso, non pare coniugabile con l’art. 41 della Carta fondamentale, nella parte in cui consacra l’inviolabilità della libertà di iniziativa economica privata”.
“La tutela del marchio d’impresa, infatti, risponde ad un’esigenza insopprimibile per lo svolgimento dell’iniziativa economica, posto che il diritto all’uso esclusivo del segno identificativo concorre a delineare la concreta capacità concorrenziale dell’impresa, oltre che la sua consistenza patrimoniale, traducendosi in un’importante componente dell’avviamento commerciale; ciò spiega, del resto, l’attenzione dall’ordinamento prestata nell’approntare un sistema di efficace salvaguardia del marchio, normalmente destinato ad utilizzare quale parametro di risoluzione di eventuali conflitti quello della priorità temporale”.
“Non vi è dubbio, peraltro, che il marchio, inteso come denominazione sotto la quale l’emittente trasmette, assume importanza forse ancora maggiore nel settore radiofonico, costituendo l’unico efficace strumento attraverso cui la platea degli ascoltatori è posta in grado di identificare le numerose emittenti operanti sul mercato delle radiofrequenze”.
“Alla stregua di tale ricostruzione pare al Collegio dubbia la ragionevolezza di una previsione che, derogando ai principi ed ai parametri propri della disciplina generale vigente in tema di marchi di impresa, incide su posizioni soggettive consolidate, dalla Costituzione tutelate con le previsioni poste a tutela della libertà di iniziativa economica e della proprietà”.
“Appare al Collegio necessario, pertanto, rimettere al Giudice costituzionale la questione relativa alla compatibilità con gli artt. 3, 41 e 42 della Carta fondamentale della disposizione citata nella parte in cui, senza tener conto della priorità temporale nell’utilizzazione di un determinato marchio in sede di esercizio dell’emittente radiotelevisiva, vieta anche in modo retroattivo alle emittenti locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione o una testata che richiami, anche in parte, quelli di una emittente nazionale”.
“Ulteriori dubbi sorgono, inoltre, in merito alla coerenza della normativa considerata con i principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo informativo di cui all’art. 21 della Costituzione”.
“Ed invero, il citato art. 2, comma 2-bis, d.l. 30 gennaio 1999, n. 15, incidendo sulla possibilità dell’emittente locale di fare uso di un segno distintivo in ipotesi essenziale per conservare la posizione imprenditoriale dalla stessa ritagliata nel mercato dell’informazione, rischia di sacrificare – sulla scorta di valutazione di preferenza di dubbia ragionevolezza – l’effettivo esercizio della libertà di informare e, indirettamente, quindi, sul pieno dispiegarsi del principio pluralistico, difficilmente coniugabile con aprioristiche soluzioni normative intese ad accordare priorità al solo requisito della presenza nazionale, anziché locale, dell’emittente”.
“Per le ragioni fin qui esposte il Collegio ritiene di dovere sollevare davanti alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, inserito in sede di conversione ad opera della legge 29 marzo 1999, n. 78, che appare rilevante e non manifestamente infondata in relazione ai parametri di cui agli articoli 3, 41, 42 e 21 della Carta Fondamentale”.
I supremi giudici amministrativi sospendevano quindi il giudizio e rimettevano la detta questione alla Suprema Corte che (…) dopo aver dichiarato infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura Generale dello Stato, la dichiarava manifestamente inammissibile per ambiguità del quesito sottopostole e per non aver l’A.G.A. previamente accertato una circostanza potenzialmente rilevante ai fini del decidere.
Segnatamente, la Corte osservava come:
1. il giudice rimettente, infatti, muove alla norma denunciata censure che, da un lato, sembrano investirla nella sua interezza (così, peraltro, il dispositivo dell’ordinanza di rimessione) e, dall’altro lato, sembrano rivolte alla parte di essa che pretenderebbe applicarsi “retroattivamente”;
2. la segnalata ambiguità non consente di cogliere se oggetto di censura sia, in sé, il criterio adottato dalla legge per risolvere il conflitto tra emittenti che utilizzano denominazioni tra loro confondibili, ovvero se si contesta il potere del legislatore di introdurre una disciplina atta ad evitare confusione tra denominazioni in precedenza utilizzate, ovvero ancora se, pur riconoscendosi tale potere al legislatore, il criterio di soluzione adottato debba essere sostituito da altro costituzionalmente necessitato, e ciò sia che il diritto all’uso della denominazione sia sorto a titolo originario che a titolo derivativo;
3. il giudice rimettente – il quale pure denuncia il mancato rispetto, da parte del legislatore, del principio della priorità temporale dell’uso del marchio – non precisa quando nella specie l’emittente nazionale abbia cominciato ad utilizzare la sua denominazione, ma si limita a indicare la data in cui l’emittente locale ha ottenuto il rilascio della concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora.
La questione tornava, pertanto, all’esame del Consiglio di Stato che, preso atto dei rilievi del giudice delle leggi e riconfermata (…) la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato in primo grado, riteneva di dover nuovamente sollevare questione di legittimità costituzionale con riguardo all’articolo 2, comma 2-bis, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, inserito in sede di conversione ad opera della legge 29 marzo 1999, n. 78 (…segue per assistiti Consultmedia…) Nell’invitare le imprese assistite a consultare frequentemente il sito www.newslinet.it, ospitante il periodico telematico NL Newsline (collegato a Consultmedia), al fine di conseguire aggiornamenti in tempo reale in ordine ad informazioni rilevanti in materia economica, giuridica, amministrativa, fiscale e tecnica, si partecipa che questa struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che il partner di riferimento per l’incombenza in parola è: dr. Massimo Lualdi – tel. 0331/452183 fax 593008 email [email protected], professionista cui è demandata l’assistenza per le problematiche di specie. Infine si ricorda che nell’area riservata agli utenti S.I.T. (Service Informativo Telematico) del sito www.consultmedia.it è presente la raccolta di tutte le circolari inviate dalla struttura Consultmedia da un triennio a questa parte. Per adesioni al servizio S.I.T. (erogato al costo annuale di euro 100,00 oltre IVA): [email protected] (rif. Marco Menoncello 0331/452183 fax 0331/593008)