Secondo la Cassazione, quanto stabilito con sentenza n. 6197 depositata il 16 marzo 2007, secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base sociale, è legittima la presunzione di distribuzione, ai soci, degli eventuali utili extracontabili accertati”, se “lascia naturalmente salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non siano stati fatti oggetto di distribuzione ma siano stati invece accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti” non risulta infirmato od inapplicabile per effetto ed in conseguenza della “mera deduzione del profilo per cui l’esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili”, deve essere confermato anche per l’ipotesi di definitivo accertamento di una perdita contabile. A prescindere dal fatto che i ricavi in nero siano oggetto di contabilizzazione, quanto stabilito evidenzia che è legittimo presumere che tali ricavi siano stati distratti dalla società per essere poi re-distribuiti ai soci, proprio per il fatto di non essere stati inclusi nella normale contabilità. (L.B. per NL)