La Corte di Cassazione (terza sezione penale), con la sentenza 626/2007 del 8 giugno 2007, ha stabilito che la diffusione di musica in difetto della corresponsione dei diritti connessi alle imprese discografiche per la riproduzione dei brani musicali (nel caso di specie rappresentati dalla Società Consortile Fonografici – SCF) contrasta con la legge sul diritto d’autore, rilevando penalmente.
La Suprema Corte si è pronunciata respingendo il ricorso del legale rappresentante di un’emittente di Reggio Emilia che aveva subito un sequestro da parte della Guardia di Finanza per violazione dell’articolo 171-ter L. 633/41 in quanto aveva trasmesso brani musicali senza preventiva autorizzazione degli aventi titolo.
Nel provvedimento giudiziale si precisa che il versamento dei diritti d’autore alla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) non dà titolo assoluto alla veicolazione di musica tutelata da parte di un’emittente radiofonica, essendo necessario completare l’iter autorizzatorio versando i diritti connessi (al diritto d’autore) agli aventi titolo, che vantano un diritto esclusivo di riproduzione distinto da quello degli autori, così come stabilito dal diritto positivo di specie.