Cassazione (Sentenza n. 23937 del 9 novembre 2006): il danno da troppi spot non si risarcisce

Definitivo ko di Adusbef in un giudizio promosso contro Mediaset nel 1994


da European Law

Nella recente interessante sentenza la Corte di Cassazione si è pronunciata su due alcune questione sottoposte alla sua attenzione dall’Associazone dei consumatori Adusbef in un caso iniziato nel 1994 contro Mediaset.

Sostanzialmente l’Associazione dei consumatori aveva richiesto il riconoscimento del risarcimento dei danni dovuti da troppi spot televisivi da parte delle reti Mediaset.

Secondo l’Adusbef le troppe interruzioni televisive di Mediaset contrasterebbero con la direttiva comunitaria 552/89/CEE.

L’aspetto più interessante della sentenza riguarda proprio l’esame della corretta applicazione della direttiva 552/89/CEE relativa alla pubblicità in TV. La Corte esamina la sua diretta applicabilità in Italia, poiché al momento dei fatti questa non era stata ancora attuata con legge italiana, a soggetti privati e non pubblici.

Più precisamente la Corte esamina la questione dell’applicabilità “orizzontale” (ossia nei rapporti tra privati), e non soltanto “verticale” (ossia nei rapporti tra Stato, o in genere PA, e privati) delle direttive comunitarie non attuate (o non compiutamente o correttamente attuate) dagli Stati membri. Tale questione per la Corte va risolta in senso negativo, poiché per costante giurisprudenza nazionale e comunitaria le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell’ordinamento dei singoli Stati membri – sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo Stato destinatario sia inadempiente per l’inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva – limitatamente ai rapporti tra le autorità dello stato inadempiente ed i singoli soggetti privati (cosiddetta efficacia verticale), e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetta efficacia orizzontale). Inoltre, perché un soggetto privato possa essere equiparato allo Stato, ai fini dell’applicabilità nei suoi confronti delle disposizioni di direttive non attuate, è necessario non soltanto che si tratti di organismo incaricato – con atto della pubblica autorità – di prestare, sotto il suo controllo, un servizio di interesse pubblico, ma anche che esso disponga, a tale scopo, di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra singoli

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