Lo afferma la Terza sezione penale con sentenza 13 giugno 2012, n. 23230, ribaltando la statuizione dei giudici di merito, per i quali, la mancata registrazione presso la cancelleria del competente Tribunale di un giornale di informazione civile diffuso per via telematica, determinerebbe la violazione degli articoli 5 (registrazione) e 16 (stampa clandestina) della legge n.47 del 1948.
I giudici della Suprema Corte, nella motivazione fornita, hanno preso in esame l’articolo 1 della legge 47/1948 che considera "stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione"; precisando che, "Ai fini della sussistenza in senso giuridico del prodotto stampa necessitano due condizioni: un’attività di riproduzione tipografica e la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività”. Stabilito ciò – proseguono gli Ermellini – "il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa"; I Giudici, comunque, sono andati oltre, argomentando che "la normativa di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 62 – inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali – ha sì introdotto la registrazione dei giornali online, ma soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria”. Previsione peraltro ribadita e confermata dalla successiva normativa di cui al D.lgs. 9 aprile 2003, n. 70, che all’art 7 comma 3 prescrive espressamente l’obbligatorietà della registrazione, della testata editoriale telematica, esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi dei predetti contributi economici. Concludendo, la Cassazione aggiunge al proprio ragionamento che l’estensione dell’obbligo di registrazione della testata telematica, con la conseguente applicabilità della sanzione penale prevista dall’art. 16 legge 47/1948, costituisce un’ interpretazione analogica in “malam partem” per l’imputato ricorrente, in contrasto con quanto in proposito stabilisce la Carta costituzionale (art. 25 Cost., comma 2). In altri termini, l’informazione che viene dal web, non solo quella che passa attraverso i blog, ma anche attraverso giornali telematici (fatti salvi, come già enunciato, quelli che decidano di richiedere sovvenzioni pubbliche destinate alla stampa), non può essere soggetta alle imposizioni della legge sulla stampa. Le linee guida che emergono dall’arresto giurisprudenziale in questione, rappresentano – quindi – indicazioni che indubbiamente potranno avere forti incidenze sul settore dell’informazione nel nostro Paese. Il web trova, infatti, una legittimazione ampia e inedita, quale strumento che interagisce in profondo con i modi e le regole della comunicazione, oltre le strettoie condizionanti della vecchia legge sulla stampa. (V.V. per NL)