dalla newsletter dell’Ordine dei giornalisti Milano
Multe pesanti per le tv che mandano in onda spot hard. Le promette la Cassazione che ricorda come l’art. 15 della legge 223 del ’90 stabilisce che “è vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuite o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità”. In questo modo, la Seconda sezione civile ha accolto il ricorso dell’Autorità Garante delle Comunicazioni che si era opposta all’annullamento, da parte del Tribunale di Milano, della sanzione di 10 mila euro inflitta alla Rete A per avere mandato in onda “tramissioni in ore notturne di spot che promozionavano l’uso di linee telefoniche erotiche contenenti scene di natura pornografica”.
Il Tribunale, come ricostruisce la sentenza 5749, aveva annullato la sanzione sulla base del fatto che il giudice non aveva applicato la norma specifica per la pubblicità, bensì quella più generale che vieta la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori. Ma la Suprema Corte non l’ha pensata allo stesso modo e ha sottolineato che giustamente era stato contestato l’illecito in base all’articolo che tutela lo sviluppo psichico dei minori. Infatti, “in tema di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato – scrivono i supremi giudici -, la trasmissione di spot pubblicitari contenenti scene pornografiche integra l’illecito amministrativo” previsto dalla legge in questione “non sussistendo tra tale norma e quella dettata in materia di pubblicità dall’art. 8 della stessa legge il rapporto di specialità stabilito dall’art. 9 della legge 689 del ’91 nel caso in cui uno stesso fatto è punito da una pluralità di disposizioni” visto che “le norme in questione prevedono distinte ed autonome ipotesi di illecito”. (Dav/Pe/Adnkronos)