La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sent. n. 28519/2008 depositata il 01/12/2008) ha statuito che un periodico specialistico destinato ad un pubblico di nicchia, non diffuso in edicola ma solo su abbonamento, può essere redatto anche da personale non regolarizzato ai sensi del c.c.n.l. dei giornalisti.
Il caso è stato sottoposto all’attenzione della Suprema Corte dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, il quale conveniva in giudizio l’editore di un periodico impegnato su temi inerenti il diritto del lavoro, richiedendo che ai firmatari degli approfondimenti così diffusi venisse applicato il contratto di lavoro riservato ai redattori professionisti. Resisteva il convenuto eccependo l’avversaria carenza di legittimazione e la correttezza del proprio operato in base alla vigente normativa professionale. Le ragioni attoree trovavano accoglimento innanzi al giudice di prime cure, il cui convincimento – però – veniva in parte sconfessato nel giudizio di appello ed infine ulteriormente riformato in sede di legittimità. Nell’ultimo grado del processo, la Cassazione affrontava preliminarmente la questione relativa alla legittimazione attiva del Consiglio dell’istituzione lombarda, rammentando, alla stregua della normativa professionale che lo istituisce, contenuta nella L. 69/1963, il ruolo ed il compito che tale Organo è chiamato a svolgere in merito alla salvaguardia del diritto di essere informati dei cittadini, della dignità professionale, della libertà di informazione e di critica dei propri iscritti. Già da queste brevi premesse, appare agevole dedurre che, effettivamente, l’O.d.G. poteva a pieno titolo attivare il giudizio nell’ambito della funzione pubblica allo stesso riconosciuta. Ciò chiarito, il Supremo Collegio proseguiva nella valutazione della controversia deferita, esaminando l’iter logico – argomentatitvo del gravame. In proposito, costituiva a pietra di paragone la ratio della citata normativa professionale, premettendo che “(…) l’ordinamento della professione di giornalista, come costituito dal legislatore del 1963, soprattutto attraverso l’istituzione dell’Ordine e l’obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo, persegue fini che superano di gran lunga la tutela sindacale dei diritti di categoria nel rapporto di lavoro subordinato con l’impresa giornalistica (…)” (cfr. Cass., cit.). Così argomentando, la Suprema Corte appuntava l’attenzione sui compiti afferenti il ruolo di “cane da guardia” assegnato alla stampa dalla stessa Corte Costituzionale. Il giornalista, dunque, nell’esercizio delle proprie funzioni, secondo quanto statuito, deve essere ritenuto una sorta di ”mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione dello stesso” (cfr. Cass., cit.), nel senso che la propria deve essere orientata all’acquisizione della conoscenza dell’evento, alla valutazione della sua rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell’informazione, finalizzata alla predisposizione del messaggio da diffondere. Calandosi più nello specifico della questione controversa, gli Ermellini, poi, non hanno fatto altro che sottolineare il tenore della norma contenuta nell’art. 28 della L. 69/1963, a mente del quale “(…) nell’Albo dei Giornalisti sono ammessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera e di coloro che, pur non esercitando l’attività di giornalisti, assumono la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico (…)”. Tale prescrizione, pur non concedendo niente in termini di lucidità stilistica, appare piuttosto chiara nello stabilire che se il nome del direttore del periodico è annotato nel registro speciale citato, si può giungere facilmente alla conclusine che neanche i suoi collaboratori debbano essere iscritti all’Albo regionale. A fortori, essendo il c.c.n.l. di categoria applicabile solo a soggetti che esercitano la professione giornalistica, agli “articolisti” della pubblicazione in parola non potrebbe mai essere applicato tale regime lavoristico. A ciò si aggiunga che la rivista in questione non possedeva i connotati della testata giornalistica sulla scorta delle condivisibili constatazioni svolte in secondo grado che la inquadravano nel differente ambito tecnico – professionale sancito dal citato art. 28. (S.C. per NL)