La Corte di Cassazione, con sentenza 11300/2010, ha accolto il ricorso di alcune case editrici musicali contro la Rai annullando la precedente sentenza della Corte d’Appello di Roma.
Nel 1997, gli editori avevano contestato all’emittente televisiva di aver trasmesso senza disporre della relativa autorizzazione, i testi di alcuni brani musicali eseguiti durante un programma di karaoke, violando così il diritto di riproduzione dei testi letterari. La Corte d’Appello, nel maggio 2004, aveva dato ragione alla Rai, sostenendo che non poteva rientrare nel concetto di riproduzione la semplice visualizzazione del testo in sincronia con la musica. I giudici della Corte di Cassazione – in considerazione dell’indipendenza delle singole facoltà spettanti all’autore – hanno invece ritenuto che “la proiezione del testo di una canzone su uno schermo televisivo, presupponendo la registrazione del testo stesso su un supporto, qualunque esso sia, che ne consente la diffusione televisiva, costituisce un atto di riproduzione”. Ora la Corte d’Appello dovrà riconsiderare il caso alla luce del principio secondo cui “in assenza di autorizzazione, nessun utilizzo dei testi è possibile da parte di terzi, a prescindere dalla finalità o meno di profitto”. (SIAE)