Con la sentenza 17/01/2013, n. 1102, la V sezione della Suprema Corte, sciogliendo il nodo gordiano della qualificazione, in sede di compravendita, della testata giornalistica alla stregua di ramo d’azienda o bene strumentale, la pone definitivamente sullo stesso piano giuridico e fiscale del marchio, rappresentandola quale “segno distintivo dell’iniziativa editoriale”, la cui cessione deve essere assoggettata ad IVA.
La statuizione, nonostante l’orientamento contrario emerso dai giudizi di primo e secondo grado, confermava l’originaria contestazione mossa alle parti contrattuali alle quali era stato notificato avviso di accertamento per il recupero dell’IVA evasa, annotando di doversi individuare la testata come bene immateriale che non possa dare luogo ad un trasferimento d’azienda e la cui alienazione – ribadisce il Collegio – “(…) costituisce prestazione di servizi assoggettata ad IVA, senza che assuma rilevanza alcuna che la cessione sia avvenuta congiuntamente al trasferimento dell’azienda (o di un suo ramo) ovvero separatamente, restando in ogni caso la cessione del marchio assoggettata a IVA e quella dell’azienda soggetta ad imposta di registro, indipendentemente dalla contestualità o meno delle due operazioni”. Diverso, ovviamente, il caso in cui una cessione di beni strumentali possa autonomamente consentire l’esercizio di un’impresa, dovendosi in tal caso configurare una cessione d’azienda quale, prosegue la Corte, “(…) universitas jus soggetta ad imposta di registro”. (S.C. per NL)