Cassazione: il titolare di un “Internet Point” non ha responsabilità se le email diffamatorie partono da un suo Pc

Lo sottolinea la Cassazione confermando la sentenza con cui la Corte d’appello di Perugia aveva assolto la titolare di un punto internet, accusata di non avere impedito che fosse offesa la reputazione di Antonio Ricci


(Franco Abruzzo.it) – Roma, 12 febbraio 2009. Il titolare di un internet point non ha alcuna responsabilità nel caso in cui da uno dei computer messi a disposizione dei clienti vengono spedite delle email di contenuto diffamatorio. Lo sottolinea la Cassazione confermando la sentenza con cui la Corte d’appello di Perugia aveva assolto la titolare di un punto internet, accusata di non avere impedito che fosse offesa la reputazione di Antonio Ricci, autore del programma ‘Striscia la notizia’ “non procedendo all’identificazione degli utenti che fruivano del terminale per l’invio di posta elettronica, consentendo cosi’ – secondo l’accusa – l’invio di due e-mail indirizzate alla casella di posta [email protected], di contenuto diffamatorio”. I giudici di secondo grado avevano rilevato che la donna andava assolta poiche’ “l’obbligo di identificazione degli utenti che fanno uso del terminale non e’ dettato ad impedire l’uso criminoso della comunicazione informatica, non imponendo al titolare dell’internet point alcun controllo sul contenuto delle comunicazioni, profilando anzi un illecito ogni suo comportamento volto a prenderne conoscenza”. Contro il verdetto dei giudici del merito, Ricci ha proposto un ricorso alla Suprema corte, ma gli ermellini della quinta sezione penale lo hanno dichiarato inammissibile: anche se il gestore dell’internet point “avesse provveduto a identificare l’utilizzatore – si legge nella sentenza numero 6046 – non avrebbe mai potuto impedire l’invio delle e-mail di contenuto diffamatorio, non avendo egli alcun potere di controllarne il contenuto”. Anche il decreto del 2005 sulle misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale “esclude espressamente – sottolineano i giudici di piazza Cavour – che possano essere memorizzati e mantenuti i contenuti della comunicazione, e cio’ perche’ gli stessi non possono essere appresi dal gestore”, il quale non puo’ neanche essere ritenuto responsabile “sotto il profilo del dolo eventuale”, a meno che non abbia avuto “piena conoscenza della delittuosita’ della comunicazione” e ne abbia “determinato l’inoltro”. Ricci dovra’ anche pagare le spese processuali e versare mille euro alla cassa delle ammende. (AGI)

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