Studio Cataldi Newsletter del 19/11/2007
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che “l’articolo 600 quater c.p. punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 600 ter, si procura e dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto” e che “la norma prevede due condotte tra loro alternative: il procurarsi che implica qualsiasi modalità di procacciamento compresa la via telematica, ed il disporre, che implica un concetto più ampio della detenzione. L’elemento soggettivo è costituito dal dolo diretto che consiste nella volontà di procurarsi o detenere materiale pornografico proveniente dallo sfruttamento dei minori”.
La Corte ha poi precisato che la cancellazione dei files “incriminati” non esclude l’elemento soggettivo del reato (dolo).
Gli Ermellini hanno voluto anche sottolineare la differenza tra i files che si trovano nella cartella ‘Temp’ e quelli che possono eventualmente trovarsi nella cartella ‘Temporary internet files’ “ove effettivamente possono finire i dati provenienti dalla navigazione in internet in via temporanea”.