da Newsletter del 03/09/2007 Studio Cataldi
Con tale espressione si intende infatti “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo leda o possa ledere un concorrente”.
È questo il principio ricavabile dalla lettura di una recente pronuncia della Corte di Cassazione (Sent. n. 15131/2007) che, nel confermare la sentenza di primo grado, ha altresì precisato che “anche in tema di risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sia esso patrimoniale che non patrimoniale) occorre che sia provata l’esistenza di questo danno di cui si chiede il risarcimento, non potendosi ritenere che il danno sia in re ipsa, cioè coincida con l’evento, poiché il danno risarcibile è pur sempre un danno conseguenza anche nella responsabilità aquiliana, giusti i principi di cui agli artt. 2056 e 1223 c.c., e non coincide con l’evento, che è invece un elemento del fatto, produttivo del danno”.
(Data: 26/07/2007 – Autore: Silvia Vagnoni)