(Cassazione.net) – Più difficile contenere i danni prodotti da una concorrenza sleale. Non compie infatti reato l’imprenditore che continua a sviare la clientela del concorrente, nonostante l’ordine del giudice (in un provvedimento cautelare) di cessare il comportamento scorretto.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21305 del 21 maggio 2009, ha assolto con formula piena i soci di un’accomandita semplice colpiti da un’ordinanza del giudice che gli inibiva “dal continuare attività di sviamento della clientela nei confronti di una società concorrente” che gli aveva fatto causa. È sicuro, però, che se alla fine del giudizio l’impresa riesca a provare di essere stata danneggiata dalla concorrente la prima possa ottenere i danni ma non la condanna in sede penali dei vertici di quell’azienda.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 21305 del 21 maggio 2009, ha assolto con formula piena i soci di un’accomandita semplice colpiti da un’ordinanza del giudice che gli inibiva “dal continuare attività di sviamento della clientela nei confronti di una società concorrente” che gli aveva fatto causa. È sicuro, però, che se alla fine del giudizio l’impresa riesca a provare di essere stata danneggiata dalla concorrente la prima possa ottenere i danni ma non la condanna in sede penali dei vertici di quell’azienda.