La Cassazione, con la recentissima sentenza n. 35/2010, chiarisce la reale portata delle circolari ministeriali, ribadendo principi giurisprudenziali precedenti e costanti.
“La violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo le circolari norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione. Peraltro, le circolari dell’amministrazione finanziaria, che non hanno poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute, non vincolano né i contribuenti nè i giudici e non costituiscono fonti di diritto e, quindi, anche sotto tale profilo, ai predetti atti ministeriali non si estende il controllo di legittimità della Corte di cassazione”, ha sentenziato la Suprema Corte.