In attuazione dell’art. 4, c. 2, del D.M. 23 ottobre 2000 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sta effettuando una serie di controlli con riguardo al pagamento del canone di concessione dovuto dalle emittenti radiotelevisive.
Nello specifico, nelle ultime settimane l’Agcom, in riscontro alle comunicazioni effettuate dalle emittenti ai sensi del sopra citato art. 4 (comma 1), sta richiedendo una serie di chiarimenti in relazione agli importi versati a titolo di canone di concessione. Tali chiarimenti si rendono necessari nei casi in cui il concessionario abbia determinato l’importo dovuto assumendo, quale base di calcolo, non l’intero valore del fatturato realizzato nell’anno precedente, bensì solo il valore imputabile all’attività radiotelevisiva, escludendo dunque dal calcolo quella parte di fatturato derivante dallo svolgimento di attività non riconducibili all’esercizio dell’emittente. Se in passato l’Agcom si limitava, per la maggior parte, a prendere atto delle dichiarazioni sul fatturato rese dai concessionari, negli ultimi tempi, invece, sta effettuando una serie di controlli, richiedendo la produzione di documentazione che possa dimostrare la corretta determinazione dell’importo versato a titolo di canone di concessione e, dunque, il rispetto della previsione contenuta all’art. 1 della Delibera Agcom n. 613/06/Cons. Tale disposizione stabilisce che “I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che eserciscono legittimamente l’attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti (…) al pagamento di un canone annuo di concessione: a) pari all’1% del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale; b) pari all’1% del fatturato fino ad un massimo di: Euro 82.952,00 se emittente radiofonica nazionale; Euro 17.776,00 se emittente televisiva locale; Euro 11.850,00 se emittente radiofonica locale”. Pertanto, i soggetti concessionari che esercitano altre attività oltre a quella radiotelevisiva, nell’ipotesi in cui non abbiano effettuato una separazione contabile delle attività svolte e abbiano determinato il canone di concessione prendendo ad esame solo il fatturato derivante dall’esercizio dell’emittente o delle emittenti in concessione, saranno tenuti a produrre all’Agcom fatture e, in genere, documentazione contabile, relazioni sull’attività e quanto altro la medesima Autorità ritenga necessario al fine di poter svolgere la propria attività di verifica. (D.A. per NL)