Cambiano le regole per diventare operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale

Introdotta l’autorizzazione generale in luogo della licenza individuale.

Non occorrerà più richiedere la licenza individuale per svolgere l’attività di operatore di rete per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale. Con l’entrata in vigore della Legge6 giugno 2008, n. 101, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59, la licenza prevista dal Regolamento di cui alla Delibera Agcom n. 435/01/CONS è infatti stata sostituita dall’autorizzazione generale di cui all’art. 25 del D.L.vo n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). In particolare, con la modifica introdotta dall’art. 8 novies del suddetto Decreto Legge all’art. 15 del D.L.vo n. 177/2005 (Testo Unico della Radiotelevisione), è stato previsto cheFatti salvi i criteri e le procedure specifici per la concessione dei diritti di uso delle radiofrequenze per la diffusione sonora e televisiva, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale, la disciplina per l’attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale si conforma ai principi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e della direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002. Tale attività è soggetta al regime dell’autorizzazione generale (…). Ciò significa che sono venuti meno i requisiti e gli oneri fissati dalla precedente regolamentazione a carico di coloro che intendevano operare in qualità di network provider. Così, ad esempio, non è più richiesto per le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che intendano svolgere l’attività di operatore di rete l’obbligo di raggiungere una copertura in tecnica digitale pari ad almeno il 20% della effettiva copertura in tecnica analogica o l’onere di effettuare gli investimenti previsti dall’art. 25, c. 11, della L. n. 112/2004. Adesso, infatti, si dovrà fare riferimento a quanto statuito dal predetto art. 25 del Codice delle comunicazioni elettroniche, che richiede la presentazione di una dichiarazione contenente l’intenzione di iniziare l’attività. Tale dichiarazione costituisce una denuncia di inizio attività ed abilita l’impresa ad iniziare ad operare come network provider a decorrere dalla data della sua presentazione. La sussistenza dei requisiti viene accertata, entro sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, dal Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni che, qualora la verifica abbia esito negativo, provvede a disporre il divieto di prosecuzione dell’attività. Il medesimo art. 25 stabilisce, altresì, l’obbligo per il soggetto titolare dell’autorizzazione generale di iscriversi al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.) tenuto presso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il suddetto art. 8 novies del D.L. n. 59/2008 prevede poi, al comma 2, che il predetto Dicastero debba procedere, su propria iniziativa, alla conversione delle licenze individuali già rilasciate ai sensi della Delibera Agcom n. 435/01/CONS. La conversione dovrà attuarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 101/2008 sopra richiamata (pubblicata nella G.U. n. 132 del 7 giugno 2008 e in vigore da oggi). Inoltre, il comma 4 della medesima disposizione rinvia ad un apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (Comunicazioni),da emanarsi d’intesa con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, “per la definizione di un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze”. (D.A. per NL)

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