L’appello tributario non autorizzato dalla Dre è ammissibile, mentre quello privo di specifici motivi d’impugnazione è inammissibile
Questa è la nuova linea adottata dalla Corte di Cassazione Civile in tema di appello tributario. La normativa di riferimento è data dall’art. 52 D.Lgs. 546/1992, il quale, intitolato “Giudice competente e legittimazione ad appellare”, statuisce che “La sentenza della commissione provinciale può essere appellata alla commissione regionale competente a norma dell’art. 4, comma 2. Gli uffici periferici del dipartimento delle entrate devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione regionale delle entrate; gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio”. Invero, l’art. 30 Lettera g) n. 5) della Legge Delega n. 413/1991, prevede, quale condizione di ammissibilità per l’appello dell’ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria, l’autorizzazione, da parte del dirigente il servizio del contenzioso, della direzione regionale delle entrate e della direzione compartimentale del territorio e delle dogane, e ciò benché tale autorizzazione non sia contemplata dall’art. 52. Tale contrasto normativo ha fatto sorgere il dubbio in merito agli effetti della mancanza dell’autorizzazione, incertezza che ha indotto la giurisprudenza ha esprimersi in merito all’autorizzazione della Dre quale condizione di ammissibilità per l’impugnazione della sentenza del giudice tributario. Nelle more di detto escursus giurisprudenziale, è entrato in vigore il D.Lgs. 300/1999, il quale ha attribuito all’Agenzia delle Entrate la gestione delle totalità delle funzioni in precedenza attribuite al Ministero delle Finanze, trasferendone i relativi rapporti, poteri e competenze. Nonostante detta variazione delle competenze, la Cassazione SU, nel 2004 ha, in un primo momento, confermato che era inammissibile il ricorso privo di preventiva autorizzazione, e a distanza di pochi mesi, ha statuito che con il passaggio delle competenze alle Agenzie era venuto meno qualsiasi assoggettamento delle medesime in materia di impugnazione delle sentenze delle Commissioni tributarie ad esse sfavorevoli. Con la Circolare 03/12/2007 n. 65, l’Agenzia delle Entrate ha spostato quest’ultimo orientamento giurisprudenziale, non ritenendo cioè che l’autorizzazione sia condizione di ammissibilità per l’appello tributario, pur affermando che gli uffici e le direzioni regionali debbano continuare ad applicare la procedura di autorizzazione all’appello di cui al precitato art. 52, in quanto strumento di indirizzo e controllo delle stesse. (D.A. per NL)