Blog: quale futura collocazione giuridica? Levata di scudi contro proposta di legge Pecorella – Costa che vorrebbe loro conferire “natura editoriale”

L’assegnazione della proposta di legge a firma dei deputati Pecorella e Costa (PDL), che se approvata modificherebbe la legge 47 dell’ 8 febbraio 1948 (c.d. legge sulla stampa), ha suscitato le stizzite reazioni del mondo dell’editoria, digitale e non.

Al centro della polemica, la prospettata assegnazione dello status di natura editoriale a siti di informazione non professionale come, ad esempio, i celeberrimi e blog. L’immediata conseguenza di una futura approvazione potrebbe essere la registrazione di rito di questi siti – alla stregua di pubblicazioni vere e proprie – con tanto di nomina di un direttore responsabile che sia giornalista iscritto all’Ordine Professionale. Senza concessione alcuna verso i dispotici e – riteniamo – fantascientifici scenari prospettati da taluni nel caso di una futura approvazione della proposta, tentiamo un primo scarno commento alla vicenda. Blog - Blog: quale futura collocazione giuridica? Levata di scudi contro proposta di legge Pecorella - Costa che vorrebbe loro conferire "natura editoriale"La 47/1948 è una disposizione vecchia ma non per questo superata. Forse, ancora oggi, è uno dei rarissimi esempi di norme destinate a durare a lungo. Racchiude in se l’orgoglio dei Padri Costituenti nel poter applicare il sigillo dello stato (dopo il funesto ventennio fascista) su una disciplina regolamentatrice del disposto rinvenibile nell’articolo 21 della nostra Costituzione. Non per questo, ovviamente, è una norma che non sarebbe opportuno modificare. Iniziando da una considerazione elementare, laddove si ampli un diritto, inevitabilmente se ne deve comprimerne un altro contrapposto; ci sia concesso ricordare che, scrivere una buona legge, significa porsi in primo luogo l’obiettivo di un giusto contemperamento degli interessi in gioco. L’esercizio della libertà d’espressione, dunque, proprio per questo non può e non dovrebbe mai travalicare i confini – ad esempio – dell’ingiuria o della diffamazione. Quando si verifica una tale circostanza, il nostro ordinamento fa intervenire una serie di contromisure ben note agli addetti ai lavori. Ulteriormente, lo si ricorda fugacemente e senza pretesa alcuna di completezza, i giudici di legittimità hanno da tempo tracciato i confini della libertà di stampa, affinché un giornalista, nell’esercizio della professione, non debordi nell’alveo del diritto penale. Imperativamente, la notizia deve fare propri i requisiti di veridicità dei fatti narrati, di continenza e di interesse pubblico al suo apprendimento. Come ogni mestiere, anche quello del giornalista, ha i suoi rischi intrinseci e, turarsi occhi e naso gridando all’avvisaglia di regime ogni qual volta si tenti di adeguare la legislazione vigente all’evolversi dei tempi, ci pare alquanto irragionevole. Non può essere scandaloso e non si tratta di un bavaglio all’informazione, rimarcare le differenze tra un informazione professionale ed elaborata da quella proposta attraverso rumors telematici. Il testo che attualmente si trova sui banchi della Commissione Giustizia, non crediamo debba essere tacciato come reazionario o liberticida solo perché fisa alcune regole che potrebbero riguardare i più disparati fenomeni di comunicazione nel web. Nonostante ciò, la lacunosità del suo primo articolo inerente la sopraccitata "natura editoriale", racchiude il pomo della discordia dei primi commentatori. Lo stesso Guido Scorza, avvocato, ricercatore e presidente dell’ Istituto per la Politiche dell’Innovazione, valuta nella sibillina formulazione un richiamo alla legge sull’editoria (62/2001), nella quale si definisce (art. 1) il "prodotto editoriale" come quello espresso su supporto cartaceo o informatico (libri compresi) destinato alla pubblicazione o finalizzato a diffondere informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, giungendo ad assimilarvi la "natura editoriale" non senza insuperabili riserve. Questa formulazione appare troppo generica ed imprecisa per essere utilizzata come termine di paragone.  Ciò che sicuramente può essere prospettato, se il Parlamento voterà favorevolmente alla proposta di legge Pecorella-Costa, è un "terremoto nella disciplina della materia" (ancora Scorza, www.punto-informatico.it) con la immediata conseguenza il nuovo scenario giuridico vedrebbe soggiacere la blogosfera alla legge sulla stampa. A questo punto, però, occorre fare un po’ di chiarezza. Esulando dai contenuti della proposta di legge in esame, è bene chiedersi subito verso quale direzione si voglia far navigare al giornalismo su internet. internet(2) - Blog: quale futura collocazione giuridica? Levata di scudi contro proposta di legge Pecorella - Costa che vorrebbe loro conferire "natura editoriale"Se, come ci pare giusto, la professione esercitata on line ha la stessa dignità quella tradizionale, allora si deve poter fare informazione solo da testate registrate e sotto l’egida degli ordini professionali (così dispone l’attuale disciplina giuridica); se, invece, si ritiengono le news on line un sottoprodotto di quelle tradizionali e si considera internet solo come una "enorme discarica" (cfr. Vittorio Feltri in uno Speciale TG1 di qualche settimana fa) è bene abbandonare la rete nella propria embrionale anarchia lasciando che si screditi da sola.  Dalle pagine di questo giornale, si è intervenuto più volte a contrastare i tecnofobi, i quali tentano di arginare il dirompente e concorrente fenomeno delle testate on-line prospettando un habitat difficilmente fertile per nuove idee e nuove forme di comunicazione. E’ un dato inconfutabile,poi, che, attualmente, per certi ambienti della rete, sia vigente un regime di vera e propria assenza di regolamentazione. I blogger dilagano gestendo siti con contenuti ibridi in una pubblicazione on-line la quale appare assolutamente difficile rinvenirne uno status giuridico. Ebbene, a nostro avviso, è un toccasana per la rete un sussulto di chiarezza, una regolamentazione innovativa che possa differenziare chi ha intenzione di fare informazione, da chi semplicemente riporti informazioni appiccicandole nella propria pagina virtuale. I primi, blog o non blog, a parità con gli altri (principio di uguaglianza, art 3 della Costituzione), devono essere obbligati a tutti gli adempimenti di legge all’uopo previsti. Mettiamoci bene in testa che, quando ci si trova a maneggiare notizie – specialmente se riguardanti fatti inerenti altri soggetti – si ha a che fare con un prodotto delicatissimo ed è necessario procedere con tutte le cautele del caso.  L’attuale caos nel quale vivono e si riproducono blog, nei quali si possono rinvenire una miriade di informazioni (vere o false che siano) scritte da autori dei quali è spesso dato conoscere solo il nick name, non è circostanza che faccia bene al giornalismo. Semplicemente, presta il fianco ad abusi compiuti in inaccettabili zone franche della rete ed ingenera confusione negli utenti.  Il nocciolo della questione, forse, non risiede semplicemente nella registrazione o meno di una testata. Chi dice di voler difendere la libertà di stampa anche nelle sue espressioni più moderne, forse dovrebbe porsi nei confronti della materia con una mentalità un po’più aggiornata. (Stefano Cionini per NL)

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