Bloccati i finanziamenti alle imprese ex lege 448/2001 degli ultimi tre anni

Grave disagio tra gli imprenditori che hanno già investito

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha bloccato l’erogazione dei contributi richiesti dalle imprese ai sensi della legge 448/2001 relativi agli anni 2004 e precedenti. Le banche concessionarie, infatti, hanno ricevuto delle comunicazioni con le quali il suddetto ministero ha imposto loro di non procedere all’evasione delle richieste di erogazione dei finanziamenti per i progetti i cui oneri siano impegnati su stanziamenti relativi agli anni 2004 e precedenti. Tale blocco sarebbe motivato dall’art. 3 comma 36 della legge 244/2007, la Finanziaria 2008, che anticipa da sette a tre anni il termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale. Tale disposizione, in particolare, ha modificato il Regio decreto n. 2440/1923, che al comma 3 dell’art. 36 disponeva: “i residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il settimo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi”. A dire della relazione di accompagnamento della Finanziaria 2008, la ratio di tale disposizione sarebbe quella di contenere il livello dei residui passivi, tenuto conto che le recenti limitazioni di autorizzazioni di cassa hanno comportato sia un effetto positivo sul fabbisogno che una lievitazione del volume dei residui stessi. Se dovesse prendere piedi questa interpretazione, peraltro, nelle prossime settimane il blocco dell’erogazione dei finanziamenti verrà esteso anche agli altri strumenti di agevolazione stanziati prima del 2004, creando un forte disagio nel settore dell’imprenditoria che ha realizzato progetti di investimento spalmati sui 48 mesi previsti dalle diverse normative, in quanto potrebbe non vedersi erogati i contributi promessi. Avverso la predetta interpretazione, invero, sono già emerse tesi opposte, tra le quali quella della Confapi che ne ha sottolineato l’incoerenza. In particolare, secondo la Confapi, dal momento che la dicitura “per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti” viene omessa nelle comunicazioni rese alle banche, ne deriverebbe che il Ministero dello sviluppo economico ha inteso applicare in senso estensivo il meccanismo della perenzione, ricomprendendo anche tra i contratti e i compensi suddetti le somme dovute alle imprese ai sensi delle agevolazioni a livello nazionale. (D.A. per NL)

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