Basilicata: dissequestrata Blu Tv

Per il Tribunale il provvedimento di sequestro preventivo di un’emittente si presenta anomalo


L’emittente locale di Scanzano Jonico (Mt), diffusa in buona parte della Basilicata e in qualche zona della Puglia, era stata sequestrata dal gip di Potenza Gerardina Romaniello nell’ambito di un’inchiesta su diffamazione, stampa clandestina e falso.
Il provvedimento giudiziale adottato in un procedimento penale che vede indagate cinque persone, aveva riguardato ogni struttura dell’emittente: dalla tecnica alla strumentale e a quella giornalistica, oltre ad alta e bassa frequenza.
Per la Gazzetta del mezzogiorno, che aveva dato risalto all’evento, “La diffamazione sarebbe avvenuta in danno del pubblicista Filippo Mele, producendo esposti-querele all’Arma dei Carabinieri di Policoro. Il reato di stampa clandestina è stato ipotizzato in relazione alla presentazione di false dichiarazioni al Tribunale di Matera per la registrazione della testata televisiva”.
Orbene, pochi giorni fa l’emittente è stata dissequestrata, come ha reso noto il Quotidiano della Basilicata, col seguente articolo di cui riportiamo alcune sezioni relative alle motivazioni del provvedimento giudiziario che ha consentito alla stazione la ripresa dell’attività.
Dato atto che “Il pm, riproponendo argomentazioni analoghe a quelle poste alla base del decreto, ha chiesto il sequestro preventivo dell’emittente televisiva Blu Tv e della relativa testata giornalistica, prospettando che la libera disponibilità del mezzo televisivo(…) rende assai probabile la commissione di ulteriori reati di diffamazione, anche ai danni di soggetti diversi dal giornalista (…), in relazione ai reati di diffamazione a mezzo stampa contestati”, il Tribunale ha ritenuto che “in forza dei limiti costituzionali fissati dall’articolo 21 della Costituzione, non sia consentita l’emissione della misura cautelare reale invocata dalla pubblica accusa”, considerato che “il combinato disposto dall’articolo 21 della Costituzione e delle norme di legge ordinaria in materia di stampa porta a escludere che per i reati di opinione quale la diffamazione a mezzo stampa possa disporsi il sequestro preventivo degli stampati. Occorre poi distinguere nell’ambito del giornalismo radiotelevisivo tra emittente radiotelevisiva e testata giornalistica. Quest’ultima, tramite i mezzi tecnici della prima, ha la possibilità di comunicare e divulgare presso il pubblico degli ascoltatori il contenuto degli articoli giornalistici. Il telegiornale è pur sempre una pubblicazione soggetta alle norme sulla stampa. Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non è stato registrato. Se quindi i telegiornali sono assoggettati a gran parte delle norme anche di rilievo penale previste dalla legge ordinaria in materia di stampa, ne consegue che gli stessi, essendo sostanzialmente una pubblicazione giornalistica, sia pure diffusa non tramite mezzi tipografici, ma tramite onde elettromagnetiche che transitano dagli apparecchi trasmittenti a quelli riceventi dovranno altresì giovarsi in modo corrispettivo delle garanzie della Costituzione, rientrando nel concetto di stampa giornalistica”.
Nel caso specifico, poiché l’emittente è concessionaria e la testata giornalistica è iscritta al registro stampa del tribunale competente “Ciò esclude che l’invocato sequestro preventivo della testata possa fondarsi sulla violazione delle norme che la legge prescrive per l’indicazione dei responsabili, poiché nel caso di specie non ricorrono ipotesi di stampa clandestina, ma si configurano oltre ai reati di diffamazione solo reati di falso”.
Il giudice ha quindi osservato che “Il provvedimento di sequestro preventivo si presenta alquanto “anomalo”, sol che si consideri come nell’esperienza giurisprudenziale italiana non risultino, almeno allo scrivente, casi di sequestro preventivo di emittenti radiotelevisive adottati in relazione a reati di diffamazione. Del resto, data la numerosità e ripetitività sul territorio nazionale di tali ipotizzati reati connessi anche nel corso di trasmissioni radiotelevisive si dovrebbe assistere, se fosse consentito in tali casi l’uso del sequestro preventivo, all’oscuramento per statuizioni dei giudici penali di svariate emittenti televisive, cosa che invece non accade affatto».

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