Bando di concorso per l’attribuzione di contributi per l’anno 2011 alle emittenti tv locali ex art. 1 del Decreto del Ministero delle Comunicazioni 292/2004 recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici ex art. 45, c. 3, L. 448/1998.
Sulla G.U. Serie Generale del 13/09/2011 n. 213 è stato pubblicato il Bando di concorso per l’attribuzione di contributi, per l’anno 2011 (decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17/06/2011), alle emittenti televisive locali, ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 05/11/2004, n. 292. Nel merito, si evidenzia che la domanda per l’ottenimento dei benefici previsti dall’art. 1 del D.M. 292/2004 deve essere inviata, in duplice copia, di cui l’originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando (quindi entro 30 giorni dal 13/09/2011), al Comitato Regionale per le Comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al Comitato Regionale per i Servizi Radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall’ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell’invio. Di seguito si riportano le disposizioni del bando del 17/06/2011 previsto dal Regolamento di cui al D.M. 292/2004. Ciascuna emittente, titolare di concessione o autorizzazione, può presentare la domanda:
1) per la regione o la provincia autonoma nella quale è ubicata la sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo;
2) per le ulteriori regioni o province autonome nelle quali la medesima emittente, ai sensi dell’art. 1, comma 4, del Regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. A tale ultimo fine, l’emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all’interno del bacino televisivo, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in questo ultimo caso, indicando le aree del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite. In entrambi i casi di cui ai suddetti punti 1) e 2) l’emittente, qualora non sia a carattere comunitario, deve necessariamente avere, pena il non inserimento in graduatoria, una quota di fatturato e per il solo punto 2) almeno un dipendente;
3) la domanda può essere presentata anche dagli operatori di rete in ambito locale delle Regioni Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo, Campania, Lombardia, Friuli V.G., Emilia Romagna e Veneto, che siano titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi in ambito locale (ai sensi della Delibera 353/11/CONS), per un marchio già precedentemente diffuso in tecnologia analogica in virtù di autorizzazione o concessione. Inoltre, qualora l’attività di operatore di rete e quella di fornitore di servizi di media audiovisivi sia esercitata tramite società separate, le stesse devono avere i medesimi soci con le medesime partecipazioni societarie, ovvero una delle due società dovrà controllare il 100% del capitale sociale dell’altra. In questa ultima ipotesi la domanda verrà presentata dal soggetto titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di fornitore di servizi di media audiovisivi unitamente alla documentazione comprovante la realizzazione dei richiamati assetti partecipativi;
4) i soggetti titolari di più di un’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi non possono presentare più di una domanda di ammissione ai benefici.
La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla graduatoria:
A) l’indicazione degli elementi atti ad individuare il soggetto richiedente, ed in particolare:
1. per il soggetto concessionario o autorizzato: gli estremi del decreto di concessione o dell’autorizzazione rilasciato ai sensi del D.L. 5/2001 convertito, con modificazioni, dalla L. 66/2001 nonché gli estremi della nota relativa al prolungamento dell’attività di radiodiffusione televisiva, trasmessa ai sensi dell’art. 25, comma 11, della L. 112/2004;
2. per l’operatore di rete in ambito locale nelle delle Regioni Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo, Campania, Lombardia, Friuli V.G., Emilia Romagna e Veneto, gli estremi della comunicazione del provvedimento di assegnazione dei diritti d’uso nonché gli estremi della comunicazione del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi rilasciato dal Ministero, ai sensi della delibera Agcom 435/01/CONS (ora delibera 353/11/CONS), per il marchio già precedentemente diffuso in tecnologia analogica in virtù di concessione o autorizzazione;
B) la dichiarazione che l’impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;
C) il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. del richiedente;
D) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l’anno 2010 alle provvidenze di cui all’art. 7 della L. 422/1993; l’adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del d.P.R. 680/1996, ovvero l’adozione del parere favorevole all’ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all’art. 4 del d.P.R. 680/1996, come sostituito dal d.P.R. 269/1997 costituisce, in ogni caso, condizione per l’erogazione totale del contributo;
E) la dichiarazione di adesione al:
1) Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 14/05/2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 04/06/2002;
2) Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in Tv, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 05/11/2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29/11/2002;
3) Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni del 21/01/2008, n. 36.
Nella domanda devono essere indicati gli elementi, previsti dall’art. 4 del Regolamento, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda è corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni ai sensi del d.P.R. 445/2000.
In particolare, devono essere indicati:
1) la media dei fatturati – di cui all’art. 1, comma 4, del Regolamento – realizzati nel triennio 2008-2010; nel caso in cui l’emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all’esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma. Qualora tale indicazione non fosse possibile, in quanto l’emittente televisiva realizza il proprio fatturato in maniera indistinta sull’intero territorio servito, la media dei fatturati dell’emittente dovrà essere ripartita tra le regioni o province oggetto della domanda in rapporto alla popolazione servita in tali regioni o province autonome;
2) il personale con rapporto di lavoro dipendente con carattere di subordinazione, applicato nell’anno 2010 esclusivamente allo svolgimento dell’attività televisiva di ogni singola emittente per la quale si richiede il contributo e suddiviso secondo quanto disposto all’art. 4, comma 1, lett. b) del regolamento di cui al D.M. 292/2004; nel caso in cui l’emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome deve essere indicata la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell’attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma.
La domanda deve, altresì, contenere:
a) la dichiarazione di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del Regolamento;
b) la dichiarazione di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b), del Regolamento;
c) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del Regolamento. Per i soggetti operanti nelle Regioni Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Lazio esclusa la provincia di Viterbo, Campania, Lombardia, Friuli V.G., Emilia Romagna e Veneto, di essere in regola con il versamento dei canoni di concessione sino alla data del passaggio definitivo al digitale terrestre e di impegnarsi a corrispondere i diritti amministrativi e i contributi di cui agli artt. 34 e 35 del D.L.vo 259/2003 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) non appena determinati dall’Amministrazione;
d) la dichiarazione di non essersi impegnata a trasmettere televendite per oltre l’80 per cento della propria programmazione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), del regolamento;
e) l’indicazione delle coordinate bancarie, comprensive dei codici IBAN e BIC, intestate alla società titolare dell’emittente, nel quale effettuare il bonifico relativo al pagamento del contributo.
L’istanza avanzata da soggetti che gestiscono più di un’attività, anche non televisiva, deve recare la dichiarazione di aver instaurato il regime di separazione contabile; nel caso il richiedente presenti per la prima volta domanda per l’ottenimento del contributo, deve essere allegato alla domanda uno schema di bilancio con l’impegno ad instaurare entro l’esercizio in corso un regime di separazione contabile.
Entro novanta giorni dalla pubblicazione del bando i Comitati Regionali per le Comunicazioni e, ove non costituiti, i Comitati Regionali per i Servizi Radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l’effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero, rendendole, contestualmente pubbliche.
Il Ministero provvede all’erogazione dei contributi nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Il contributo è erogato, per un quinto, in parti uguali alle emittenti aventi titolo all’erogazione del contributo, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 5, del Regolamento e, per i quattro quinti, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentasette per cento dei graduati arrotondato all’unità superiore, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del Regolamento.