Bando di assegnazione canali tv: TAR nega sospensiva richiesta da FRT

Il merito del ricorso si discuterà a luglio. Ma l’inizio non è edificante…


Inizio zoppo per la controffensiva della FRT contro il bando di assegnazione delle frequenze tv. Scrive la Federazione nel suo bollettino: “La legittimità del bando del Ministero per l’assegnazione delle frequenze alle tv nazionali minori verrà discussa nel merito all’udienza del 7 luglio. Il TAR del Lazio non ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata da FRT. Il bando costituirebbe esecuzione di una precedente decisione dello stesso TAR, impugnata, peraltro, da RTI il cui appello verrà discusso davanti al Consiglio di Stato a maggio. Le emittenti interferite dalla possibile futura accensione del segnale sulle frequenze abusivamente assegnate alle tv nazionali minori, impugnando i singoli atti di assegnazione potranno presentare comunque una richiesta di sospensione a causa dell’imminenza e dell’irreparabilità del danno che verrebbero a subire”. In effetti, se vogliamo, sul piano giuridico si tratta della stessa motivazione con la quale il TAR prima e il Consiglio di Stato poi avevano negato tutela cautelare a RAI (e RAIWAY), che aveva impugnato le linee guida ministeriali del giugno 2005 per la trattazione delle problematiche interferenziali in FM coi privati (la cui discussione nel merito è prevista a breve). Infatti, nessun pregiudizio immediato poteva discendere dalle indicazioni che la Direzione generale del MinCom aveva dato agli Ispettorati territoriali e di nessuna compressione del diritto di difesa giurisdizionale poteva patire la concessionaria pubblica, cui non era certamente impedito (come infatti è poi regolarmente avvenuto, stanti i numerosi ricorsi depositati) di impugnare i singoli provvedimenti amministrativi che essa avesse dovuto ritenere lesivi della propria sfera giuridica. Così, più o meno, par di capire, è andata per quanto concerne il bando ministeriale per l’assegnazione alle tv nazionali minori di presunte frequenze disponibili, non foriero di immediato pregiudizio (difetto del periculum in mora) per le emittenti che potenzialmente risultassero interferibili dalle nuove attivazioni. Le stazioni, infatti, potranno, se del caso, impugnare i singoli provvedimenti abilitativi rilasciati dal MinCom all’esito della procedura. Il poco felice precedente probabilmente influenzerà, sul piano giurisprudenziale, analoghi ricorsi pendenti.

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