Sarà prevista la reclusione sino a cinque anni (oggi sono tre) per amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione che compiono o omettono di compiere atti che possano comportare distorsioni di concorrenza nell’acquisizione di beni o servizi commerciali. Ma, oltre ai soggetti, verranno punite anche le società che abbiano tratto vantaggio dalla condotta illecita. Le disposizioni sono contenute nella Legge comunitaria 2007, approvata in prima lettura dal Senato e che ora passa alla Camera. Essa, in attuazione di una decisione quadro europea del 2003, introduce i principi per la creazione di una nuova fattispecie di reato oltre all’art. 2365 del Codice Civile, che punisce con il carcere i manager corrotti. Oltre alla configurazione del fatto di reato come sopra abbiamo indicato ed all’inasprimento della pena detentiva prevista, si prevedono sanzioni pecuniarie anche a carico delle società che abbiano tratto vantaggio dalla condotta illecita dei manager corrotti, e si legittima la confisca dei beni di dette società che siano serviti a compiere il reato. La nuova fattispecie dovrà comunque essere armonizzata con la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (inserendola nell’art. 25-ter del decreto legislativo n.231/2001) e con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti delle persone giuridiche nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato. Previsti anche tempi più stretti per l’esercizio della delega legislativa da parte dello Stato: essi dovranno coincidere con la scadenza del termine per il recepimento della normativa Ue. Nel caso il cui il termine sia scaduto o scada nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della Legge comunitaria, la delega dovrà essere esercitata entro novanta giorni. (Paolo Masneri per NL)