Gli avvocati che all’atto dell’entrata in vigore del regolamento hanno un’anzianità di iscrizione all’albo, continuativa, di almeno 20 anni acquisiscono il titolo di specialista in non più di una delle aree di cui all’art. 3.
Le condizioni sono le seguenti: "a) avere presentato al Consiglio nazionale forense, per il tramite del Consiglio dell’ordine di appartenenza, domanda corredata dalla documentazione e dai titoli idonei a comprovare una specifica competenza teorica e pratica nel settore prescelto; b) ove ritenuto necessario dal Consiglio nazionale forense, avere sostenuto con esito positivo presso lo stesso Consiglio nazionale un colloquio vertente sulla documentazione e i titoli presentati”. È quanto stabilisce il primo comma dell’articolo 13 del regolamento CNF recante la disciplina transitoria. Ed è questo uno dei punti su cui maggiormente si sono concentrate forti polemiche da parte di associazioni che gravitano attorno al mondo dell’avvocatura. In particolare Aiga e Anf non hanno tardato ad esprimere le loro perplessità circa la disciplina così regolamentata. Le principali critiche riguardano in primis la disparità di trattamento che la disciplina verrebbe a creare tra giovani avvocati – ancora in fase di start up – e avvocati “anziani” che invece possiedono sia l’esperienza che le risorse economiche necessarie per affrontare e sostenere i costi dei continui aggiornamenti. Oneri economici e non che graverebbero dunque solamente sui giovani avvocati, meno esperti e con entrate economiche indubbiamente meno elevate rispetto a coloro che esercitano la professione forense da diversi anni per i quali opererebbe – secondo il presidente dell’Aiga – una specializzazione ope legis. Infatti “l’avvocato è iscritto nel registro degli avvocati specialisti se la domanda non è espressamente rifiutata entro 120 giorni dal ricevimento della stessa. Il termine è interrotto nel caso di richiesta di informazioni, o documentazione integrativa e riprende a decorrere a partire dal momento in cui le une, o l’altra, siano state fornite”. Ulteriore punto critico, secondo l’associazione sopra menzionata, risiederebbe nella scelta delle aree di specializzazione: troppo tradizionali e poco moderne. Secondo Palma Balsamo, responsabile per il Direttivo Nazionale del settore Specializzazioni Forensi, “vengono indicate fra le specializzazioni branche del diritto effettivamente specialistiche, come il diritto di famiglia o quello sportivo, accanto a veri e propri settori del diritto, come il diritto penale o quello amministrativo, sinora considerati come macroaree e non specializzazioni”. (M.C. per NL)