Il Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020, conversione in legge calendarizzata per settimana prossima) potenzia il silenzio assenso, introducendo all’art. 2 (Conclusione del procedimento) della L. 241/1990, il comma 8-bis.
Silenzio assenso potenziato
Quest’ultimo dispone che “Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all’ultima riunione di cui all’articolo 14-ter, comma 7, nonche’ i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attivita’ e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all’articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall’articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni)”.
Traduzione
Tradotto dal linguaggio giuridico: non si può adottare un provvedimento amministrativo in contrasto con quanto autorizzato in seguito alla formazione del silenzio assenso. E il dirigente che firma un atto del genere può subire sanzioni di tipo dirigenziale e disciplinare.
La ratio
La ratio del comma 8-bis è evidentemente un potenziamento del principio fissato dal comma 8 dell’art. 2 L. 241/1990 per favorire la speditezza dei procedimenti e la certezza del diritto.
Il comma 8 dell’art. 2 L. 241/1990 che precede il nuovo comma 8-bis stabilisce infatti: “La tutela in materia di silenzio dell’amministrazione e’ disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti”.
Basta passo del gambero
“Già oggi, nella vigenza del D.L., nelle more della conversione in legge, la P.A. non può (più) modificare (con un provvedimento espresso) un’autorizzazione (implicita) formatasi col decorso del tempo (cioè allo scadere dei termini per il rilascio appunto del titolo espresso) in conseguenza dell’inerzia della P.A. che avrebbe potuto impedirne la formazione (in presenza dei presupposti per farlo, ovviamente)“, spiega l’avvocato Cionini di MCL Avvocati Associati, law firm che cura in esclusiva l’area affari legali di Consultmedia.
Affidamento leso
“E ciò in quando attraverso un comportamento siffatto (cioè con un provvedimento tardivo) verrebbe leso l’affidamento del cittadino sulla formazione tacita dell’assenso ad un provvedimento a lui favorevole a seguito di una sua istanza“, sottolinea il legale amministrativista.
Autotutela
Ovviamente la P.A. può intervenire in autotutela (ex art. 21-nonies L. 241/1990) in presenza di accertata violazione di norme di legge, ma non ribaltando sul cittadino la responsabilità della propria inerzia (cioè il mancato riscontro dell’istanza).
Il dirigente paga
“La violazione del nuovo disposto normativo incide sulla valutazione individuale del dirgente che ha firmato il provvedimento inefficace e determina l’avvio dell’azione disciplinare qualora venga accertato che il procedimento consegue all’inerzia di una P.A. che non ha fatto quello che avrebbe dovuto fare nei termini previsti”, conclude Cionini. (M.L. per NL)