L’Antitrust ha deciso di ampliare l’oggetto dell’istruttoria con riferimento alla condotta relativa alla descritta acquisizione, per accertare l’esistenza di eventuali violazioni dell’articolo 102 del TFUE, prorogando al 30 giugno 2012 il termine per la conclusione del procedimento.
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 27 luglio 2011;
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTO l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE);
VISTO il Regolamento n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 del TFUE;
VISTA la propria delibera del 3 novembre 2010, con la quale è stata avviata un’istruttoria, ai sensi dell’articolo 14, della legge n. 287/90, per accertare l’eventuale esistenza di violazioni dell’articolo 102 TFUE in relazione all’acquisizione da parte di SKY Italia S.r.l. (di seguito, Sky) dei diritti di trasmissione in esclusiva dei Campionati mondiali di calcio 2010 e 2014;
VISTI gli atti del procedimento e, in particolare, la comunicazione di Reti Televisive Italiane S.p.A. (di seguito, RTI), pervenuta in data 25 gennaio 2011, con cui viene segnalato un presunto abuso di posizione dominante consistente nell’acquisizione da parte di Sky – ad esito delle procedure concorsuali esperite da UEFA nel 2010 – dei diritti esclusivi per la trasmissione, sul territorio italiano e su tutte le piattaforme in modalità pay, degli incontri del torneo calcistico UEFA Champions League, con eccezione del miglior incontro del mercoledì, nelle stagioni 2012- 2013, 2013-2014, 2014-2015 (di seguito, dal 2012 al 2015);
CONSIDERATA l’importanza strategica dei diritti trasmissivi relativi alla UEFA Champions League, disputata dalle principali squadre italiane ed europee con maggior seguito di pubblico, la cui disponibilità in esclusiva in modalità pay, da parte di Sky, si aggiunge a quella relativa ai Campionati mondiali di calcio del 2010 e del 2014;
CONSIDERATO che, attraverso tali acquisizioni, Sky sarà in grado di realizzare un’offerta non replicabile e particolarmente attrattiva che, nel suo complesso, appare idonea a influenzare le scelte di consumo di un numero significativo di utenti, potendo ridurre il tasso di abbandono (churn rate) dei propri utenti e potendo sottrarre i clienti all’operatore concorrente;
CONSIDERATO che SKY, impresa dominante nel mercato della pay tv, tramite la descritta acquisizione, potrebbe aver posto in essere una condotta idonea a precludere all’attuale concorrente RTI e ad altri potenziali operatori di svolgere una concorrenza effettiva nel mercato dell’offerta dei servizi televisivi a pagamento;
RITENUTO che dalle acquisizioni descritte emerge una strategia complessiva di Sky, volta ad acquisire la disponibilità esclusiva di diritti trasmissivi sportivi premium in modalità pay per tutte le piattaforme, che appare idonea ad escludere i potenziali e attuali concorrenti attivi nell’offerta di servizi televisivi a pagamento;
RITENUTO, pertanto, di ampliare l’oggetto dell’istruttoria, avviata con provvedimento del 3 novembre 2010, alla descritta acquisizione relativa ai diritti di trasmissione della UEFA Champions League;
RITENUTO altresì necessario, al fine di svolgere gli opportuni approfondimenti istruttori e di garantire i diritti di difesa di Sky, prorogare il termine di conclusione del procedimento;
DELIBERA
a) di ampliare l’oggetto dell’istruttoria con riferimento alla condotta relativa alla descritta acquisizione, per accertare l’esistenza di eventuali violazioni dell’articolo 102 del TFUE;
b) la fissazione del termine di giorni trenta decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento per l’esercizio da parte dei legali rappresentanti delle parti del diritto di essere sentiti, precisando che la richiesta di audizione dovrà pervenire alla Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità almeno quindici giorni prima della scadenza del termine sopra indicato;
c) di prorogare al 30 giugno 2012 il termine per la conclusione del procedimento;
d) che il responsabile del procedimento è il Dott. Silvio Schinaia;
e) che gli atti del procedimento possono essere presi in visione, dalle società nei cui confronti si svolge l’istruttoria ovvero da persone da esse delegate, presso la Direzione Comunicazioni della Direzione Generale per la Concorrenza di questa Autorità.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà