Il messaggio di posta elettronica non certificato non può fornire alcuna certezza circa la propria provenienza o sull’identità dell’apparente sottoscrittore, e pertanto non può essere qualificato quale atto pubblico
di Francesco Buffa, magistrato del Massimario della Corte Suprema di Cassazione e professore a contratto di Diritto dell’Informatica nelle Università del Salento e Telma di Roma
da Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 27/05/anno 2008
Il messaggio di posta elettronica, non certificato ai sensi del D.P.R. Il febbraio 2005, n. 68, e privo di firma digitale a crittografia asimmetrica ai sensi del D.Lg. 7 marzo 2005, n. 82, non può fornire alcuna certezza circa la propria provenienza o sull’identità dell’apparente sottoscrittore, e pertanto non può essere qualificato quale atto pubblico.