La riproducibilità di articoli di stampa nel contesto di un sito Web. In via generale, nella materia di cui ci occupiamo, vige il principio per cui l’utilizzo in qualsiasi contesto di un articolo (che è opera dell’ingegno tutelabile ai sensi della legge autore) necessita del previo consenso in forma scritta dell’autore.
Se l’articolo è già stato pubblicato, è necessario anche il consenso del relativo editore, in quanto titolare dei diritti di utilizzazione dei contenuti della rivista. Quale deroga al suddetto principio, la disciplina sul diritto d’autore riconosce tuttavia la libera riproducibilità di articoli di attualità pubblicati nell’ambito di riviste e giornali solo nel contesto di altre riviste e giornali, sulla base dell’art. 65 della L. 633/1941 che dispone letteralmente : “Gli articoli di attualità, di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste o giornali, possono essere liberamente riprodotti in altre riviste o giornali, anche radiofonici, se la riproduzione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la rivista o il giornale da cui sono tratti, la data e il numero di detta rivista o giornale e il nome dell’autore, se l’articolo è firmato”. Il fine perseguito dalla suddetta norma è di facilitare la libera circolazione delle notizie. Si osservi tuttavia come non sia mai possibile riprodurre l’articolo quando questo rechi la dicitura “riproduzione riservata”. La possibilità di estendere la valenza dell’art. 65 LDA a mezzi informativi diversi da “altre riviste o giornali” (e quindi, ad es., alle riproduzioni per mezzo di siti Internet) è attualmente fortemente discussa in dottrina. Da un lato, vi è chi ritiene che non possa essere effettuata un’applicazione estensiva della disciplina sopra esaminata, visto che la norma è di carattere eccezionale e non estendibile a casi diversi da quelli – espressamente previsti – delle testate a stampa o radiofoniche. In senso contrario, altri commentatori sostengono che la norma potrebbe valere per qualsiasi testata informativa, e quindi anche per siti web. Non risultano, inoltre, sussistere concordi precedenti giurisprudenziali sulla questione specifica. I casi finora decisi da giudici hanno, infatti, riguardato la riproduzione in Internet di articoli riprodotti nonostante l’apposizione della riserva espressa (cfr. ordinanze Trib. Genova, 3 dicembre 1997 e Trib. Milano 8 aprile 1997); una volta considerata la violazione di tale riserva, i giudici non hanno ritenuto necessario compiere valutazioni ulteriori. La riproducibilità degli articoli giornalistici, in generale, incontra comunque il limite invalicabile derivante dal disposto dell’art. 101 LDA, la quale sanziona come “atti illeciti ..( ).. la riproduzione sistematica di informazioni e notizie, pubblicate o radiodiffuse, a fine di lucro, sia da parte di giornali o di altri periodici, sia da parte di imprese di radiodiffusione”. In pratica, non è mai giustificabile l’utilizzazione di articoli nel caso in cui si concretizzi una forma di concorrenza sleale nei confronti della fonte (giornale o altro) di tali notizie. Tale forma di concorrenza è stata riscontrata, ad esempio, nei casi in cui la riproduzione degli articoli era finalizzata a realizzare rassegne stampa che venivano a sostituire il tipo di informazione offerta dai giornali da cui erano stati tratti gli articoli, sviando così la clientela dei lettori abituali di questi. Stante il disposto dell’articolo 101 LDA, e in assenza di innovazioni normative o di pronunce giurisprudenziali che dispongano chiaramente una estensione della portata dell’art. 65 LDA, si ritiene consigliabile adottare la linea più prudente e sconsigliare la riproduzione sistematica di interi articoli tratti da altre testate all’interno di siti web. Va anche valutato come la disciplina sul diritto d’autore ammetta in ogni caso e in via generale la riproducibilità parziale delle opere tutelate (e quindi anche degli articoli). L’art. 70 della legge sul diritto d’autore stabilisce infatti che “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opere, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell’opera (comma 1) ….. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell’opera, dei nomi dell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione, del traduttore, qualora tali indicazioni figurino sull’opera riprodotta” (III comma). Al pari, la Convenzione di Berna (nel testo di Parigi del 1971, all’art. 10) ammette la liceità delle citazioni tratte da un’opera protetta, a condizione che esse siano conformi ai buoni usi e nella misura giustificate dallo scopo che si intende perseguire. In merito a tali disposizioni, va comunque posto in evidenza che la citazione deve essere giustificata dal perseguimento dei soli scopi individuati dalla norma: dovrà quindi inserirsi in un contesto più ampio, che abbia una sua organicità strutturale e che giustifichi il riferimento all’opera parzialmente riprodotta. Diversamente, la citazione non sarà liberamente ammessa, nei casi in cui sulle finalità sopra citate prevalgano al contrario scopi lucrativi e intenti di ordine esclusivamente economico. (M.P. per NL)