Atti amministrativi – Esercitabilità del diritto di accesso nei confronti delle sentenze

Consiglio di Stato Decisione, Sez. IV, 18/03/2008, n. 1363


di Aldo Scola, Consigliere di Stato, Giudice presso il Tribunale superiore delle acque e Presidente della Commissione tributaria regionale di Bologna
da Il Quotidiano Giuridico – Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico N 8/4/anno 2008
Qualunque sia l’accezione del termine “documento amministrativo”, le “sentenze” (in particolare, tributarie) non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso.
(Consiglio di Stato Decisione, Sez. IV, 18/03/2008, n. 1363)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

SIT ONLINE abbonamento circolari Consultmedia su scadenze ordinarie e straordinarie settore radio-tv-editoria: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER