di Valeria De Carlo, Avvocato in Milano
da Quotidiano Giuridico N 16/2/anno 2007
Il termine per l’impugnazione di un atto generale che contenga anche disposizioni immediatamente lesive per determinati soggetti decorre solo dalla data in cui gli stessi destinatari ne abbiano avuto sicura e piena conoscenza, attraverso una forma di comunicazione individuale che attesti obiettivamente l’acquisizione della piena conoscenza del provvedimento lesivo, a nulla rilevando che l’atto generale sia assoggettato a forme di pubblicità nei confronti della generalità indistinta dei destinatari. Qualora l’atto generale abbia anche un contenuto dispositivo diretto in pregiudizio di singole e ben individuate posizioni soggettive, risultano, inoltre, applicabili le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, ex artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990.