I numerosi ricorsi pendenti presso il TAR del Lazio potrebbero mettere in discussione l’intero processo di riassegnazione delle frequenze digitali alle emittenti televisive locali nelle regioni Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Lazio (esclusa la provincia di Viterbo) e Campania.
"La questione è piuttosto delicata", spiega la Federazione Radio Televisioni (FRT) in una nota. "Il TAR in molti casi ha riconosciuto l’esistenza del fumus boni juris ed ha, pertanto, ritenuto di accogliere le domande cautelari e quindi di sospendere la validità delle graduatorie in diverse regioni con effetti e ricadute che si possono ben immaginare". "Purtroppo- continua il sindacato – tutto ciò era stato previsto con largo anticipo ed invano le associazioni di categoria hanno cercato di convincere il Ministero dello sviluppo economico a rivedere alcuni criteri dei bandi che presentavano evidenti profili di illegittimità e la cui applicazione avrebbe finito per stravolgere la valutazione di merito finale delle emittenti". "In moltissimi casi – spiega la FRT puntando il dito su una questione controversa – sono stati ingiustamente premiati soggetti dotati di patrimoni netti molto modesti e con personale dipendente ridotto a poche unità solo ed unicamente perchè il Ministero ha provveduto d’ufficio ad accorpare in una forma di "consorzio forzoso" più emittenti sommandone i relativi punteggi a danno di società molto più strutturate dal punto di vista aziendale che, al contrario, sono state costrette a partecipare da sole ai bandi e sono state penalizzate dal non riconoscimento del punteggio relativo al patrimonio netto. In questo contesto le emittenti regionali sono state retrocesse nelle posizioni basse delle rispettive graduatorie. Alcune di esse hanno perfino perso i diritti d’uso. Spetterà adesso al TAR rimettere a posto le cose, però i tempi non saranno brevi. La trattazione di merito dei ricorsi in alcuni casi è già stata fissata per l’estate del corrente anno, e poi c’è da considerare il probabile ricorso al Consiglio di Stato. "Nel frattempo – osserva la federazione – le emittenti collocatesi al di fuori delle posizioni utili per l’assegnazione delle frequenze hanno dovuto spegnere gli impianti senza ricevere nessun indennizzo. Tali emittenti per continuare a trasmettere i loro programmi, hanno dovuto ricorrere agli operatori di rete attivando, a pagamento, la norma sul must carry prevista dall’art.27 della Delibera 353/11/CONS. Tuttavia, non sempre farsi trasportare da altri operatori di rete in ambito locale è possibile, soprattutto in alcune zone corrispondenti a valli e montagne prima coperte dagli impianti di emittenti storicamente operanti su quei territori oggi cancellate proprio da quei criteri di assegnazione sui quali il TAR dovrà pronunciarsi", chiosa il portatore di interessi diffusi. (E.G. per NL)