Valutazione dei rischi: dal 29 luglio 2008 diventano efficaci le nuove disposizioni. Inasprite le sanzioni nei casi di mancata adozione del relativo documento.
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008 il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con il quale il legislatore ha voluto realizzare il riordino ed il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. La nuova normativa, che si applica a tutti i settori di attività (pubblici e privati), nonché a tutte le tipologie di lavoratori (subordinati, autonomi e soggetti ad essi equiparati), riunisce, infatti, tra le altre, le disposizioni del D.L.vo n. 626/1994 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e quelle del D.L.vo n. 494/1996 in tema di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. Con tale provvedimento, però, il legislatore non si è limitato ad accorpare la precedente normativa, ma è intervenuto sancendo importanti innovazioni, tra le quali merita attenzione l’inasprimento delle sanzioni previste per determinate violazioni, come la mancata elaborazione, alla luce delle nuove disposizioni, del documento di valutazione dei rischi. Si tratta del documento, già previsto dalla precedente normativa, che il datore di lavoro è tenuto a redigere o aggiornare, ai sensi dell’art. 28 del D.L.vo n. 81/2008, a conclusione della valutazione dei rischi, cioè della “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (art. 2, comma 1, lettera q). Tale documento deve avere data certa e deve essere redatto in collaborazione con il cosiddetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nonché del medico competente, nei casi in cui sia prescritta la sorveglianza sanitaria. Si tratta di una delle due attività, unitamente alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), che il datore di lavoro non può delegare ad altra persona, come statuito dall’art. 17, lett. a) del Decreto in argomento. Con riguardo all’inosservanza dell’obbligo di adozione del documento di valutazione dei rischi, viene in evidenza il contenuto dell’Allegato 1 al Decreto, avente titolo “Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale”, nel quale la “Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi” viene elencata tra le violazioni che comportano, appunto, la previsione della sospensione dell’attività imprenditoriale. Tra le “Gravi violazioni” vengono qualificate, tra le altre, anche l’omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione; la mancata formazione ed addestramento; l’omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; la mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC); l’omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS), etc. Non bisogna poi dimenticare che a carico del datore di lavoro, che omette di compiere la valutazione dei rischi e di adottare il relativo documento, è prevista, dall’art. 55 del Decreto, l’applicazione di pesanti sanzioni penali quali l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro. Quanto al contenuto del documento, è importante ricordare che esso deve riportare non solo l’analisi valutativa dei rischi, con la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa, ma anche l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati. Stabilisce, ancora, l’art. 28 del Decreto che il documento deve contenere: “c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”. Quindi, l’importante novità introdotta dal provvedimento in argomento consiste nel fatto che, diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa, è richiesto che il suddetto documento preveda una valutazione del rischio specifico. Le sopra citate disposizioni in materia di valutazione dei rischi diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del D.L.vo n. 81/2008 nella Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 29/07/2008, trovando, nel frattempo, applicazione le disposizioni precedenti in materia. (D.A. per NL)