L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 16 dicembre 2009, ha deliberato che la Lega Calcio ha ostacolato l’acquisizione dei diritti per le gare del Campionato di Serie B 2007/2008 da parte degli operatori della comunicazione, limitando fortemente la trasmissione in diretta televisiva degli incontri, a danno delle emittenti e dei consumatori.
Per l’Antitrust i comportamenti della Lega costituiscono un’intesa restrittiva della concorrenza, sanzionata con una multa di 102.000 euro calcolata, in base alla normativa, sul fatturato dell’associazione. L’istruttoria era stata avviata il 10 aprile 2008 per verificare se la Lega avesse limitato la facoltà delle squadre del Campionato di calcio di Serie B di commercializzare autonomamente i diritti di trasmissione delle partite. In base alla documentazione acquisita nel corso del procedimento, l’Antitrust ha stabilito che la Lega Calcio ha utilizzato il proprio ruolo e la propria reputazione per assicurare l’attuazione delle decisioni concordate in sede assembleare, a favore della vendita collettiva dei diritti trasmessivi, intervenendo con richiami e diffide nei confronti delle società sportive e delle emittenti che non intendevano rispettare l’accordo. La Lega Calcio ha inoltre fatto leva sulla propria funzione di gestore delle risorse destinate alla mutualità per influire sulle decisioni delle singole società sportive. Infine, ha sfruttato il potere di negare l’autorizzazione alla vendita individuale, conferitole dalla normativa transitoria, per sostenere l’intesa sulla vendita collettiva, svuotando così di contenuto un’esplicita previsione normativa mirata a preservare l’autonomia negoziale dei club nel periodo transitorio. Secondo l’Antitrust la Lega, nonostante le difficoltà riscontrate nella negoziazione collettiva dei diritti del Campionato, ha assunto un atteggiamento di energica opposizione alla richiesta, espressa da alcune società sportive di Serie B, di commercializzare autonomamente i diritti relativi a talune partite del Campionato. Quando alcune società hanno comunque proceduto alla vendita di alcune gare la Lega ha reagito duramente, anche con diffide, ricordando che le decisioni assembleari vietavano la cessione individuale. Questa posizione è rimasta immutata anche quando, a stagione ormai avanzata, risultava chiaro che le probabilità di cessione centralizzata dei diritti erano minime o nulle. In questo modo, non solo non sono stati raggiunti gli obiettivi di ampia visibilità e congruo ritorno economico che si volevano raggiungere con la vendita centralizzata, ma è stato impedito ai club di cogliere almeno i margini residui di visibilità e ricavo. Per effetto dell’intesa alcuni operatori della comunicazione sono stati privati di contenuti televisivi che avrebbero potuto arricchire la propria offerta, visto che la disponibilità di diritti calcistici costituisce un fattore chiave nello sviluppo della televisione a pagamento, poiché permette di acquisire nuovi utenti. Anche i consumatori hanno subito ripercussioni negative in quanto hanno potuto fruire della trasmissione in diretta soltanto di un numero esiguo di gare del Campionato di Serie B 2007/2008, mentre la stragrande maggioranza degli incontri non ha avuto copertura televisiva. Su un totale di 462 partite che componevano il Campionato, soltanto 16 (corrispondenti al 3%) sono state trasmesse in diretta. Peraltro, buona parte della cessione dei diritti da parte dei club è avvenuta soltanto dopo l’avvio del procedimento istruttorio dell’Antitrust.