Il principale gestore telefonico nazionale è nuovamente al centro di aspre polemiche per comportamento ingannevole nei confronti dell’utenza, tanto da rimediare l’ennesima sanzione. Il servizio denominato “400”, che consente ai fruitori del servizio di conoscere l’ultima chiamata ricevuta su un’utenza di telefonia fissa, veniva erogato senza l’indicazione dei costi; nel senso che i costi non erano indicati in quanto il risponditore automatico lo definiva servizio non a pagamento. L’intera vicenda è ben specificata sul nuovo Bollettino Antitrust, il 32/2009. In sostanza, la comunicazione è risultata fuorviante ed omissiva (un modo elegante per definire una truffa con parole limate) nella misura in cui l’utente non era reso edotto dell’esistenza di un costo per la fruizione del servizio “400”, pari a 10 centesimi. Con riferimento a quanto affermato da Telecom Italia nelle proprie difese circa la circostanza che la sussistenza di costi sarebbe facilmente intuibile dal consumatore medio, occorre rilevare che il servizio si presta ad una consultazione periodica da parte dell’utente, se non accompagnata da univoche indicazioni circa la sussistenza di costi al momento della sua fruizione. Sul punto si ritiene utile richiamare l’orientamento consolidato dell’Autorità con riferimento al settore della telefonia e delle comunicazioni elettroniche in genere, maturato sotto l’egida della disciplina relativa alla pubblicità ingannevole, contenuto negli artt. 18 e ss. del D. Lgs. 206/2005, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. 146/2007, in tema di pratiche commerciali scorrette. Secondo il richiamato orientamento, “nell’ipotesi di offerta di tali tipologie di servizi, caratterizzata dal proliferare di promozioni e piani tariffari anche molto articolati e dall’offerta di servizi innovativi, la completezza delle informazioni appare qualificarsi come un onere minimo dell’operatore pubblicitario e deve coniugarsi con la chiarezza e l’immediata percepibilità delle informazioni essenziali a valutare la reale convenienza economica di un’offerta”. (L.B. per NL)