(ADUC.it) – E’ quanto si legge nel bollettino settimanale dell’Antitrust che nel provvedimento rinvia anche alle procedure indicate in materia alla societa’ Rti dall’Agcom.
Dagli atti dell’istruttoria si rileva che ‘la societa’, come ampiamente dimostrato dalla documentazione allegata, ha provveduto ad un numero notevole di rimborsi e per altro verso non ha ricevuto segnalazioni o reclami recanti contestazioni’, sottolinea l’Antitrust.
Nel merito, ricorda l’Autorita’ nel bollettino, le contestazioni sollevate in relazione alla pratica commerciale utilizzata da Rti riguardano principalmente ‘la previsione di una procedura complicata basata sull’utilizzo di uno specifico modulo e sull’invio di tale modulo unitamente alla tessera tramite raccomandata con avviso di ricevimento, nonche’ la previsione di un costo (variabile dai 3 ai 6 euro) per la riattivazione delle schede o per il rimborso del credito che renderebbe oneroso per i consumatori, gia’ titolari di una tessera Mediaset Premium, il trasferimento del credito residuo ovvero il rimborso dello stesso’.
Tuttavia nel corso dell’istruttoria e’ emerso che la procedura per esercitare il diritto di rimborso o di trasferimento del credito residuo e’ rappresentata dal recupero di un modulo predisposto dalla societa’ ‘e agevolmente reperibile sul sito internet www.mediasetpremium.it ovvero presso centri autorizzati; la compilazione del citato modulo con alcuni dati essenziali del cliente; l’invio del predetto modulo in allegato alla tessera Mediaset premium scaduta con raccomandata con avviso di ricevimento’.
Dopo tale invio, il centro servizi preposto elabora i dati e fornisce a Rti gli elementi per poter dare luogo all’effettivo trasferimento/rimborso del credito. Secondo l’Antitrust ‘il consumatore e’ stato informato sufficientemente della scadenza della tessera Mediaset e, dunque, e’ stato posto in condizione di esercitare il proprio diritto di rimborso o trasferimento in caso di mancato utilizzo del credito residuo’.
‘Non sono emersi dunque elementi tali da poter configurare nelle modalita’ adottate, una volonta’ da parte della societa’ di esercitare un indebito condizionamento verso il contraente debole, consistente nell’applicazione di un ostacolo non contrattuale oneroso e sproporzionato’, conclude l’Antitrust.