Antitrust: da oggi operativo numero verde per i consumatori

Si potranno segnalare pubblicità ingannevoli e pratiche commerciali scorrette


Il numero, 800166661, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 14
Da maggio 2005 a settembre 2007 comminate sanzioni per oltre 9 milioni di euro per 457 casi di violazioni: in crescita il fenomeno delle finanziarie che non pubblicizzano correttamente i loro prodotti. La black list dei comportamenti più scorretti
A partire da oggi, lunedì 12 novembre 2007, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha attivato uno speciale numero verde gratuito (800166661) per i consumatori che volessero segnalare presunti casi di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e occulta. A queste segnalazioni, laddove si riscontrassero profili effettivamente rilevanti ai sensi della normativa vigente, faranno seguito specifici approfondimenti istruttori da parte degli uffici del Garante.
Il call center, attivo in fase sperimentale dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 14, dipende dalla Direzione Generale Tutela del Consumatore e sarà in contatto con la Direzione Relazioni Esterne e la Segreteria di Gabinetto dell’Autorità. Il nuovo servizio rientra nelle iniziative adottate dall’Antitrust a seguito dell’entrata in vigore dei due decreti legislativi che ne hanno ampliato competenze e poteri in materia di pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette (tra le principali novità, la possibilità di aprire un’istruttoria d’ufficio, il rafforzamento dei poteri ispettivi anche con l’ausilio della Guardia di Finanza e l’aumento delle sanzioni, il cui tetto massimo è passato da 100.000 a 500.000 euro). L’iniziativa verrà promossa anche attraverso una specifica campagna informativa che andrà a breve in onda sulle reti televisive e un progetto scuola (consulta il sito www.agcm.it) presso le classi della scuola primaria che è partito nei primi giorni di novembre in alcune regioni italiane.
Il settore della tutela diretta del consumatore, dal maggio del 2005, anno di adozione dei nuovi poteri sanzionatori derivanti dall’entrata in vigore della legge Giulietti, ha subito un forte aumento di attività nell’ambito delle generali competenze dell’Autorità Antitrust. Da maggio 2005 a settembre 2007, infatti, sono state comminate sanzioni per un totale di 9.051.600 euro che hanno riguardato 457 casi di pubblicità ingannevole. I settori più a rischio-inganni, riferiti sempre al suddetto periodo di riferimento, sono ancora quello delle comunicazioni (3.318.000 euro di sanzioni per 96 violazioni), delle diete e dei finti prodotti farmaceutici (1.906.500 euro di sanzioni per 84 violazioni), del turismo, industria e servizi (2.183.500 euro di sanzioni per 149 violazioni), mentre nell’ultimo anno sono fortemente aumentati i casi che hanno coinvolto il settore del credito e delle finanziarie (47 violazioni in tutto, 28 nel solo 2007, per un totale di 787.400 euro di sanzioni).
Proprio partendo da quest’ultimo settore, di seguito vengono ricordati i profili più ricorrenti degli abusi commerciali a danno dei consumatori.

PRESTITI E FINANZIAMENTI

L’Autorità Antitrust ha giudicato ingannevoli numerosi messaggi diretti a promuovere, presso il pubblico dei consumatori, prestiti e finanziamenti.

Si tratta di un fenomeno allarmante che ha comportato un sempre più costante monitoraggio da parte degli uffici: molte offerte sono infatti caratterizzate da una grave mancanza di completezza e chiarezza delle informazioni, dirette peraltro a soggetti che, presumibilmente, versano in una situazione di particolare debolezza psicologica dovuta alle proprie condizioni economiche ed alla difficoltà di ricorrere ad altri canali di finanziamenti più tradizionali ed ufficiali.
L’ingannevolezza ha riguardato in particolare i tempi entro i quali ottenere il prestito, l’identità di chi lo eroga e costo del prestito stesso.

Tempistica e identità del finanziatore.
Spesso chi si rivolge alle finanziarie ha incontrato difficoltà a reperire il credito attraverso gli ordinari canali bancari. Spesso il messaggio pubblicitario lascia intendere che la finanziaria possa erogare direttamente il prestito mentre invece svolge solo una funzione di mediatore creditizio: chi chiede il denaro non ha dunque, al contrario di quanto lasciano credere le pubblicità, alcuna certezza sulla tempistica e sulla concreta possibilità di ottenere il prestito stesso, che dipende dall’ente erogante e non può quindi essere garantita. Per questo promesse come quella di avere il finanziamento in “tempi rapidi”, interpretate dai consumatori nel senso di poter ottenere ciò che tramite gli altri canali è loro precluso, sono state ritenute ingannevoli dall’Antitrust.

B. Costo del prestito
I messaggi, anche se riportano una tabella con alcuni esempi di prestiti e relative rate di rimborso, spesso non indicano gli elementi essenziali da cui ricavare gli esatti costi del finanziamento. Il TAN e il TAEG, indicatori che consentono al consumatore di valutare e calcolare l’esatto importo dell’intera operazione finanziaria, sono riportati infatti, il più delle volte, con modalità tali da renderne impossibile la lettura. L’assenza di indicazioni puntuali sul TAEG, in particolare, non consente al consumatore di effettuare una valutazione adeguata della effettiva convenienza dell’offerta perché lo priva di uno strumento per conoscere il costo complessivo dell’operazione e cioè del costo comprensivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per la fruibilità del credito.

COMUNICAZIONI

Ancora troppe pubblicità ingannevoli nel settore della telefonia fissa e mobile. Si tratta di un fenomeno particolarmente grave vista l’estrema varietà ed evoluzione delle offerte commerciali che generano disorientamento nel consumatore. L’Autorità continuerà a vigilare con particolare attenzione sul settore e ribadisce la necessità che gli operatori predispongano messaggi completi e chiari. L’Autorità ha individuato le maggiori lacune informative che generano l’ingannevolezza dei messaggi: si tratta dei costi ‘mimetizzati’ (i costi e le condizioni dell’offerta pubblicizzata che il messaggio omette), del livello tecnologico necessario per usufruire di alcuni servizi (necessità di verificare la copertura del segnale trasmissivo del servizio offerto, come nel caso dei servizi UMTS o per la visione della tv sul proprio cellulare), delle offerte cosiddette ‘per sempre’, ingannevoli perché in realtà è previsto un termine entro il quale il servizio, a quel prezzo, va utilizzato, e infine degli obblighi nascosti (ad esempio deve essere chiaro quando, per poter usufruire delle offerte o di un cellulare alle condizioni reclamizzate, bisogna aderire a determinati piani tariffari per un determinato periodo di tempo).

TURISMO, INDUSTRIA E SERVIZI

Dal 2005 ad oggi, l’Autorità è intervenuta diverse volte nel settore del turismo a seguito di segnalazioni da parte di singoli consumatori e associazioni.

Si tratta di servizi di larga diffusione per i quali, sempre facendo riferimento alla pubblicità, si riscontra un elevato livello di scorrettezza, in grado di pregiudicare il comportamento economico e il benessere dei consumatori. Infatti, a fronte di 20 procedimenti che complessivamente hanno toccato il settore allargato del turismo, 19 si sono conclusi con una decisione di ingannevolezza nell’ultimo anno e mezzo.

Le pronunce di ingannevolezza hanno riguardato principalmente messaggi su strutture alberghiere, villaggi turistici, centri benessere, tariffe aeree, crociere, pacchetti vacanze. Il mezzo più diffuso su cui appaiono i messaggi è Internet. La descrizione delle strutture sui rispettivi siti appare omissiva o completamente falsa, in ogni caso induce in errore il consumatore, che non ha elementi per valutare l’offerta o addirittura ha informazioni false.

Alcuni dei casi più frequenti riguardano strutture che si sono attribuite “stelle” in più rispetto a quelle regolarmente assegnate dall’Azienda di promozione turistica.

Numerosi altri procedimenti riguardano la descrizione dei villaggi turistici sui cataloghi dei tour operator, all’interno dei quali le descrizioni spesso si discostano in maniera eclatante dalla realtà.

ALIMENTARE, PRODOTTI DIMAGRANTI E PSEUDO FARMACI

I messaggi condannati hanno in genere la caratteristica comune di proporre prodotti in grado di produrre effetti dimagranti o tonificanti senza bisogno di seguire delle diete o di svolgere attività fisica.

Molti di questi messaggi pubblicitari omettono informazioni: per l’Autorità non fornire indicazioni sulla necessità di consultare preventivamente un medico e altre avvertenze, come attenersi alle dosi consigliate e non fare un uso prolungato del farmaco, può indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza, con conseguente pericolo per la salute. In un caso specifico, nel determinare la sanzione, l’Autorità ha anche stabilito il principio che i consumatori con problemi di peso e cellulite si trovano in una situazione di “particolare debolezza psicologica”. Dunque sono consumatori deboli da tutelare con sanzioni più alte.

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