Dal 30 aprile 2008 con la nuova disciplina in tema di antiriciclaggio (Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007) entrano in vigore nuove regole nell’uso di assegni bancari, postali e circolari, libretti di risparmio e titoli al portatore, contanti. L’obiettivo principale è rafforzare l’efficacia dell’azione di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrorismo. Tra le novità più rilevanti sugli assegni: Non è più possibile emettere assegni bancari o postali per un importo pari o superiore a 5.000 euro senza la clausola “Non trasferibile” e senza indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario. I libretti consegnati dalla banca saranno già muniti dal 30 aprile della clausola “Non trasferibile”. È possibile richiedere assegni senza tale la clausola (“assegni in forma libera”) con richiesta scritta alla banca. Gli assegni in forma libera possono essere utilizzati per importi inferiori a 5.000 euro; per importi pari o superiori la clausola di non trasferibilità deve essere inserita da chi emette l’assegno. Gli assegni già in dotazione possono essere utilizzati fino al loro esaurimento, e chi è in possesso, in qualità di beneficiario, di assegni emessi prima del 30 aprile 2008, può regolarmente incassarli. Possono essere girati (anche più volte prima di essere presentati alla banca per l’incasso) solo gli assegni in forma libera per importi inferiori a 5.000 euro; ogni girata deve riportare il codice fiscale del girante. L’utilizzo scorretto degli assegni (come la mancata apposizione della clausola “Non trasferibile”) comporta sanzioni pecuniarie che possono arrivare sino al 40% dell’importo trasferito.
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