Antenne sui tetti: la riforma del condominio accelera il proprio iter. Molte le novità

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Dopo che nel mese di luglio, la Commissione Giustizia aveva predisposto il testo, quasi definitivo, della riforma tanto attesa, nel mese di settembre l’iter di approvazione ha subito una forte accelerazione visto che la stessa Commissione ha chiesto alla Presidenza del Senato la riassegnazione del provvedimento in sede deliberante. In poche parole, l’approvazione del testo ad opera della Commissione, eviterebbe il passaggio in Aula, con conseguente trasmissione del provvedimento alla Camera dei deputati per l’approvazione definitiva, salvo emendamenti si intende. Il testo è la sintesi di molteplici altri DDL succedutisi con il fine di recepire molteplici esigenze ed istituti giuridici consolidatisi nel tempo. In campo radioelettrico, sono introdotte alcune novità sia in merito all’installazione delle antenne autonome (art. 1122 ter introdotto ex novo) che centralizzate (art. 1120, comma 2, c.c. nuovo testo).
“L’installazione di un impianto autonomo per la ricezione radiotelevisiva, anche da satellite o via cavo, e il relativo collegamento fino al punto di diramazione per la singola utenza, dovrà essere realizzata in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà esclusiva coinvolta. Se si rendono necessarie modifiche delle parti comuni, l’interessato ne deve dare comunicazione all’amministratore, indicando il contenuto specifico e le modalità degli interventi. L’assemblea, che dovrà essere convocata senza indugio dall’amministratore nel rispetto delle forme e del termine di cui al secondo comma dell’articolo 1117-ter c.c., può prescrivere ragionevoli modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio. L’assemblea può altresì subordinare l’esecuzione della modifica alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per eventuali danni”. I condomini o i loro aventi causa dovranno consentire l’accesso alla loro proprietà esclusiva, se ciò fosse necessario per l’esecuzione delle opere. In caso d’impedimento all’accesso o di richiesta di garanzia eccessivamente onerosa, sarà l’autorità giudiziaria a provvedere anche in via di urgenza.
L’interessato ed i suoi aventi causa saranno tenuti a farsi carico delle spese di ripristino delle cose altrui anche nel caso di rimozione dell’impianto. “L’installazione di un impianto centralizzato per la ricezione radiotelevisiva anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, potrà ora essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea (anziché un terzo dei partecipanti al condominio), in rappresentanza di almeno 334 millesimi, a condizione, però, che l’assemblea venga convocata seguendo forme e termine previsti dal secondo comma dell’art. 1117 ter”. Qualunque modifica delle parti comuni dovrà essere approvata dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, in rappresentanza di almeno 667 millesimi. Ogni delibera assembleare dovrà essere adottata con atto pubblico e dovrà contenere la dichiarazione espressa dell’amministratore di aver effettuato la convocazione e determinare l’indennità spettante al condomino che sopporti una diminuzione del proprio diritto sulle parti comuni ad opera della modifica approvata. (M. P. per NL)

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