Interessante sentenza del TAR Puglia in relazione alle problematiche sottese all’esercizio di impianti di radiodiffusione sonora situati in aree urbane.
Nel merito, una società editrice di emittente radiofonica locale aveva impugnato un provvedimento di diniego emanato da un comune su un’istanza di condono edilizio relativa ad un "traliccio per l’installazione di antenne di radiotelecomunicazioni”. I giudici aditi hanno ritenuto fondato il ricorso in quanto il titolo in sanatoria richiesto dalla società ricorrente non era stato negato dal Comune per ragioni pubblicistiche (es. assenza dei presupposti, insanabile contrasto delle violazioni poste in essere con la disciplina urbanistica e/o ambientale), ma per ragioni squisitamente privatistiche. Il provvedimento impugnato era, infatti, così motivato “Il traliccio per l’installazione:di antenne di radiotelecomunicazioni è stato costruito su un lastrico solare di proprietà comune a tutti i condomini delle diverse unità immobiliari che costituiscono l’edificio: il lastrico solare, ai sensi dell’art. 1117 del codice civile, è parte comune dell’edificio se dal titolo di proprietà non risulta il contrario. Per la realizzazione dell’intervento oggetto della presente istanza, pertanto è richiesto il consenso esplicito di lutti i proprietari, che a tutt’oggi, non risulta essere stato rilasciato". La trascritta motivazione era immediatamente apparsa al Collegio inidonea a sorreggere l’impugnato provvedimento di diniego considerato che, benché l’impianto in questione fosse ormai installato da quasi un trentennio, non risultavano agli atti denunce, esposti o lamentele presentate dai condomini. Il TAR, in motivazione, aveva chiarito come la Suprema Corte di Cassazione avvese sul punto definito che “Né l’assemblea dei condomini né il regolamento da questa approvato possono vietare l’installazione di singole antenne ricetrasmittenti, in quanto in tale modo non vengono disciplinate le modalità di uso della cosa comune, ma viene ad essere menomato il diritto di ciascun condomino all’uso del tetto di copertura, incidendo sul diritto di proprietà comune dello stesso” (Cassazione Civile, Il Sezione, 5 giugno 1998, n. 5517). Ai sensi dell’art. 1102 c.c. infatti “Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto…”. Ragion per cui, poiché non vi era prova che l’impianto per cui era causa pregiudicasse l’uso e il godimento del lastrico solare da parte degli altri condomini o impedisse loro di installare antenne o impianti simili, l’antenna FM avrebbe potuto rimanere al proprio posto. (M.L per NL)