L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha pubblicato, nel bollettino di questa settimana, ben cinque provvedimenti per pubblicità ingannevole a carico di aziende del mondo della telefonia: Telecom Italia, Rai e RTI, la concessionaria pubblicitaria di Mediaset. La Rai e RTI, che ormai da tempo sono entrate nel mondo dei contenuti multimediali per telefoni cellulari, rivestono il ruolo di operatore pubblicitario per due servizi di distribuzione di suonerie, reclamizzati attraverso le rispettive emittenti in due differenti trasmissioni musicali, che hanno dato luogo a due diverse richieste di intervento sostanzialmente identiche: in entrambe si lamentava l’ingannevolezza, accertata dall’Authority, dei messaggi in sovrimpressione che, invitando a chiamare un certo numero, sia da rete fissa, sia inviando un sms dal cellulare, non avrebbero presentato indicazioni chiare e leggibili né sui costi per scaricare le suonerie reclamizzate, né circa il tipo di suoneria ricevuta. La mancanza di chiarezza di questi messaggi ha implicato una multa che ammonta a 37.100 euro sia per Rai sia per RTI. Ma l’azienda più colpita dall’antitrust è Telecom Italia, colpita da tre provvedimenti relativi ad offerte di telefonia, sia fissa sia mobile, e di connettività. Il primo provvedimento riguarda l’attività di direct marketing attuata presso alcuni clienti della azienda Fastweb volta a promuovere l’offerta “Teleconomy per tutti” indicando come “gratis e senza limiti” il traffico telefonico nazionale, omettendo che le telefonate incluse erano unicamente quelle dirette verso i numeri di rete fissa Telecom: la sanzione ammonta a 57.600 euro. Il secondo provvedimento fa riferimento ad un spot televisivo legato all’offerta TIM Tribù in cui è evidente la scarsa percepibilità delle informazioni riportate in sovrimpressione recanti le condizioni di rinnovo del contratto e l’importo dello scatto alla risposta. Questo secondo provvedimento costerà alla Telecom 62.600 euro. Il terzo e ultimo provvedimento, che riporta una sanzione di 51.100 euro, riguarda l’offerta Alice Flat, il cui spot non evidenziava che erano esclusi dalla promozione tutti coloro che avevano già aderito a “Famiglia Alice” e che non riportava come nominali ed indicative le caratteristiche di velocità del servizio. Non è la prima volta che l’AGCM è costretta ad intervenire con provvedimenti sanzionatori nel settore della telefonia ed aveva già a suo tempo ribadito la sua posizione: “In via generale” aveva affermato “si ricorda che secondo l’orientamento consolidato dell’Autorità, nel settore della telefonia, caratterizzato dal proliferare di promozioni e piani tariffari anche molto articolati, completezza e comprensibilità delle informazioni si qualificano come un onere minimo dell’operatore pubblicitario soprattutto al fine di consentire la percezione dell’effettiva convenienza degli stessi. In questa prospettiva, la completezza della comunicazione deve coniugarsi con la chiarezza delle condizioni di fruizione delle offerte pubblicizzate”. Il problema è che le sanzioni dell’Antitrust non fanno paura agli operatori in quanto i vantaggi economici ottenibili con le storture di una pubblicità ingannevole sono maggiori e sarà così finché l’Authority non troverà rimedi più efficaci contro questo malcostume a danno degli utenti. (TL per NL)