Anche i consiglieri regionali, se eccedono i limiti delle loro funzioni, vengono condannati per diffamazione. A volte l’immunità diplomatica non basta

Il caso, sottoposto al controllo di legittimità della Corte di Cassazione, riguarda un consigliere regionale, il quale, in un comunicato stampa, aveva definito un giornalista “pennivendolo che utilizza la RAI per scopi di bassa cucina politica”. Il consigliere regionale era stato riconosciuto per tale motivo colpevole del delitto di diffamazione aggravata in danno del giornalista dal Tribunale di Messina, che lo aveva pertanto condannato alla pena di legge ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La Corte d’Appello di Messina confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello, l’imputato ha promosso ricorso per Cassazione, ma la S.C., sez. Quinta Penale, con sentenza n. 16702 del 20 aprile 2009, lo ha rigettato. Il ricorrente ha tentato di appellarsi all’immunità riconosciuta ai consiglieri regionali dall’art. 122 della Costituzione, che testualmente al quarto comma recita: “I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni.” La S.C. ha però osservato sul punto che i rapporti tra un consigliere regionale e un giornalista televisivo non possono certo considerarsi rientrare fra i temi devoluti alle attribuzioni del consiglio regionale, per cui non è ravvisabile quel necessario nesso funzionale, rispetto all’attività svolta nell’esercizio delle funzioni consiliari tipiche, che costituisce l’indefettibile presupposto per l’applicabilità dei principi riguardanti l’immunità dei consiglieri regionali ai sensi del sopra citato art. 122, comma quarto, della Costituzione. Il comunicato stampa, fra l’altro, non si era limitato “a riprendere solamente i contenuti della seduta” consiliare, per cui l’espressione usata ha costituito una aggiunta ed un elemento di novità rispetto all’intervento svolto nell’aula consiliare. L’espressione è dunque stata utilizzata fuori dall’ambito dell’esercizio delle funzioni politiche tipiche del consigliere regionale. Il ricorrente ha poi censurato la sentenza impugnata per non avere dato necessaria valenza all’esercizio del diritto di critica da riconoscersi nei confronti della connotazione politica data, nel caso di specie, dal giornalista ai suoi servizi. La Corte di legittimità ha tuttavia ritenuto che l’espressione “pennivendolo che utilizza la RAI per scopi di bassa cucina politica” eccede vistosamente il limite della continenza, stante la connotazione inutilmente denigratoria e la sovrabbondanza rispetto al concetto da esprimere. È noto, osserva la S.C., che la continenza costituisce uno dei requisiti indispensabili perché si possa applicare la scriminante dell’esercizio del diritto di critica di cui all’art. 51 c.p. Si ricorda inoltre che, secondo la giurisprudenza della S.C., l’esercizio del diritto di critica è lecito se la critica stessa è basata sull’interesse pubblico e sulla verità dei fatti narrati. Con il terzo motivo di ricorso il Consigliere ha impugnato la sentenza della Corte di merito per omessa motivazione in ordine all’errore di fatto in cui sarebbe incorso l’imputato per avere creduto di rivolgere la sua “critica” nei confronti di un omonimo. La Cassazione ha sul punto osservato che, anche se fosse provato l’errore di persona, l’imputato non sarebbe ugualmente esente da colpa, in quanto su di lui incombe comunque l’onere di verificare scrupolosamente le fonti informative riguardanti i fatti posti a base delle proprie esternazioni pubbliche. L’espressione usata inoltre, a prescindere dall’errore di persona, rimarrebbe diffamatoria perché ha comunque oltrepassato i limiti della continenza. La manifesta infondatezza di tale ultima censura (errore di persona) ha costituito per la S.C., che richiama la propria costante giurisprudenza in materia, valida giustificazione per non avere i giudici di merito provveduto a motivare le loro sentenze sul punto. La Corte di legittimità ha infine disatteso anche l’ultimo motivo di ricorso riguardante il giudizio di mera equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante. La Corte d’Appello aveva infatti rilevato che il ricorrente risultava gravato da un precedente penale per oltraggio e che, pertanto, considerare le attenuati equivalenti alle aggravanti aveva reso la pena del tutto congrua, avuto riguardo alla gravità del fatto ed alla personalità dell’imputato. (D.A. per NL)

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