L’AIR è un insieme di attività che le amministrazioni statali devono realizzare in fase di predisposizione degli atti normativi al fine di verificare ex ante l’opportunità di un nuovo intervento normativo e valutarne i probabili effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni.
Tra i punti fondamentali del decreto: 1) La disciplina dell’AIR si applica agli atti normativi del Governo, ai provvedimenti interministeriali, ai disegni di legge di iniziativa governativa. 2) Ciascuna amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) – le modalità organizzative scelte per l’effettuazione delle attività connesse all’AIR e alla VIR (Verifica dell’impatto della regolamentazione) di rispettiva competenza. 3) Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati i contenuti, i metodi di analisi e i modelli AIR, sottoposti a revisione con cadenza che non superi il triennio. 4) La redazione della relazione AIR è preceduta da un’adeguata istruttoria, che si svolge applicando i criteri di proporzionalità, di flessibilità dei metodi di rilevazione dei dati, di trasparenza delle procedure e degli atti. 5) Circa i contenuti la relazione AIR è articolata in sezioni, che indicano la sequenza logica delle informazioni raccolte dall’amministrazione a cui compete l’iniziativa normativa, i risultati dell’analisi svolta e la giustificazione della scelta compiuta. 6) Le proposte di atti normativi da sottoporre all’esame del Consiglio dei Ministri non possono essere iscritte all’ordine del giorno se non sono corredate da un’adeguata relazione AIR, tranne i casi di disegni di legge costituzionale, di norme in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato, di ratifica di trattati internazionali, che non comportino spese o istituzione di nuovi uffici.