Non viene perciò leso il divieto di testimonianza indiretta, che incombe sugli organi inquirenti
La Cassazione dà nuovo vigore alle intercettazioni ambientali. Con la sentenza n. 35412 del 24 settembre 2007, che ha respinto il ricorso di un indagato per tentato omicidio, rinviato a giudizio in seguito alle confidenze fatte agli inquirenti dalla persona offesa dal reato, la Suprema Corte di legittimità ha precisato che: “l’intercettazione ambientale, volta a registrare le dichiarazioni rese confidenzialmente dalla persona offesa dal reato che si rifiuti di deporre in aula agli inquirenti della polizia giudiziaria che indagano sul delitto, è un atto formalmente e sostanzialmente diverso dalla testimonianza indiretta, vietata dal quarto comma dell’art. 195 c.p.p.”. e contrastante con l’art.111 della Costituzione. Tale intercettazione può pertanto essere legittimamente autorizzata ed eseguita secondo le disposizioni dell’art. 266 e seguenti. La registrazione in tal modo disposta non comporta violazione dell’obbligo della polizia giudiziaria di redigere verbale delle informazioni assunte ex.art.351cp.p., perché nel caso de quo la redazione del verbale è stata resa impossibile dal rifiuto dell’interessato di riferire formalmente le circostanze da lui conosciute, utili alle indagini, determinando di conseguenza, la necessità del ricorso all’intercettazione ambientale. (Paolo Masneri per NL)