Pesanti possibili limitazioni al diritto di cronaca giudiziaria.
È al vaglio al Senato il disegno di legge (atto S1512), già approvato dalla Camera dei Deputati, in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine. Oggetto del progetto di legge è anche la modifica dell’art. 114 c.p.p. che riguarda il divieto di pubblicazione di atti e di immagini. Tale articolo del codice di procedura penale costituisce la norma fondamentale che demarca l’ambito delle notizie penali giudiziarie che è possibile divulgare e quelle che, invece, sono oggetto di segreto. Il comma 2 di detto articolo potrebbe essere riformulato in una maniera tale da recare notevoli difficoltà al giornalista di cronache giudiziarie, infatti inserisce il divieto di pubblicazione non solo parziale (già prevista nell’attuale art. 114 c.p.p.), ma anche per “riassunto” degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero o delle investigazioni difensive. Tale impostazione potrebbe condurre il giornalista a ritenere pubblicabile l’intero “contenuto” degli atti, visto che, secondo il nuovo modello del comma due dell’art. 114 c.p.p. al vaglio del Senato, risulta vietata solo la riproduzione “parziale o per riassunto”. Si spera dunque che l’art. 114 in esame venga riformulato in modo tale da non creare incertezze all’interprete, specie in una materia in cui la demarcazione fra la pubblicazione lecita e quella vietata è da sempre molto labile. Fra l’altro gli intenti del legislatore di porre una saracinesca sulla possibilità di cronaca delle vicende giudiziarie italiane sono in netta contrapposizione con gli indirizzi delle altre nazioni europee e con quanto ha avuto modo di affermare sia la Corte di Strasburgo (Cedu, sez III, 7 giugno 2007). Secondo quanto stabilito dalla Corte le vicende oggetto di procedure avanti agli organi giudiziari ben possono, in anticipo o contestualmente, essere trattate sulla stampa e alla funzione dei media di comunicare le relative informazioni, corrisponde il diritto per il pubblico di averle, sia il Consiglio d’Europa in una sua raccomandazione (2003/13), secondo la quale esiste il diritto del pubblico di ricevere informazioni sulle attività svolte dai tribunali e dagli organi di polizia, al fine di potere esercitare un controllo in ordine al buon funzionamento della giustizia penale. Nessun dubbio interpretativo sul contenuto dei commi 2-bis e 2-ter, che il legislatore vorrebbe inserire nell’art. 114 c.p.p., dato che prevedono il divieto assoluto di pubblicazione sia parziale, sia per riassunto, sia nel contenuto della documentazione e degli atti relativi alle conversazioni, anche telefoniche o di altro tipo, ovvero anche dei dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, nonché delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti cautelari è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini, ovvero il suo difensore, ne abbiano avuto conoscenza, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis. Nessun problema per il giornalista, risulta infatti semplicemente tutto vietato. Infatti non è dato sapere come si possa conoscere se il contenuto dei provvedimenti cautelari riproduca o meno il contenuto degli atti di cui al comma 2-bis. Speriamo che il Senato apporti le dovute modifiche al disegno di legge che, altrimenti, recherebbe un grave pregiudizio al diritto di cronaca, forse anche in contrasto con i dettami della Costituzione. (D.A. per NL)