Nessuna lesione dei diritti dei gestori telefonici se viene garantita la copertura del servizio
Il Consiglio di Stato, con una recentissima decisione del 19/05/2008 ha accolto il gravame avanzato da un ente comunale avverso la sentenza di primo grado che aveva sospeso il provvedimento emesso dal medesimo, attraverso cui veniva diffidata una società dal dare corso alla denuncia di inizio attività per la realizzazione di un’infrastruttura di comunicazione elettronica. Nella fattispecie, infatti, la denuncia presentata dalla società di telefonia mobile sarebbe stata in contrasto con il regolamento comunale, mediante il quale venivano individuate sette aree in cui allocare le apparecchiature necessarie per offrire il servizio di telefonia cellulare. Nella sostanza, il Consiglio di Stato ha statuito che il comune ha il potere di disciplinare la localizzazione degli impianti di telefonia mobile nel proprio territorio purché ciò non avvenga in modalità tali da comportare limiti alla generalizzazione stessa, ossia, tale normativa sia comunque in grado di assicurare ai gestori telefonici la piena diffusione della rete sul territorio comunale. Nella fattispecie, il comune, peraltro di piccole dimensioni, attraverso il proprio regolamento aveva pianificato sette siti ove era possibile allocare gli impianti in parola, e tale provvedimento normativo, a dire dei giudici amministrativi, non era manifestamente inidoneo ad assicurare il servizio di telefonia, inidoneità che, oltretutto, avrebbe dovuto trovare riscontro probatorio. (D.A. per NL)