Al via l’obbligo di comunicazione on line delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro

Con provvedimento prot. n. 2010/184182 del 22/12/2010, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità tecniche, le procedure ed i termini dell’obbligo della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo pari o superiore a 3.000 euro.

Tale adempimento, previsto dall’art. 21 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, riguarda in particolare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da tutti i soggetti passivi ai fini IVA e per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, sono stati pari o hanno superato i 3.000 euro, al netto dell’IVA. L’importo limite sale a 3.600 euro, da considerarsi al lordo dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni rilevanti ai fini IVA per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura. Il provvedimento precisa poi che, nel caso di più contratti tra loro collegati, ai fini del calcolo del limite occorre considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per i medesimi contratti, mentre per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e, in generale, per gli altri che prevedono corrispettivi periodici, sussiste l’obbligo di comunicazione se tali corrispettivi nell’anno solare sono pari o superano nel loro complesso la soglia dei 3.000 euro. Eccezioni sono previste con riferimento al periodo d’imposta 2010 per consentire la graduale introduzione dell’adempimento. L’importo limite è infatti elevato ad 25.000 euro; la comunicazione è dovuta solo per le operazioni soggette all’obbligo di fatturazione ed inoltre il termine per l’invio scadrà il 31 ottobre 2011, mentre a decorrere dal periodo di imposta 2011 la comunicazione andrà effettuata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui fanno riferimento le operazioni. In fase di prima applicazione sono poi escluse dall’adempimento le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura effettuate fino al 30 aprile 2011. La comunicazione dovrà effettuarsi mediante il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), anche attraverso l’ausilio degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Essa dovrà contenere una serie di dati: anno di riferimento; partita IVA o, se non disponibile, codice fiscale del cedente, prestatore, cessionario o committente; i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore e l’importo dell’IVA o la specificazione che si tratta di operazioni non imponibili o esenti; i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto applicata, nel caso di operazioni per le quali non ricorre l’obbligo della fattura; i dati previsti dall’art. 4, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. n. 605/1973, per i soggetti non residenti in Italia privi del codice fiscale. Sono poi elencate le operazioni, già sottoposte a controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, escluse da tale obbligo di comunicazione on line. Rientrano tra queste le importazioni, le esportazioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a) e b) del D.P.R. n. 633/1972; le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 e le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate o ricevute, registrate o soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei “Paesi black list”.(D.A. per NL)

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