L’Agenzia delle Entrate ha precisato che, in presenza dei requisiti prescritti anche i finanziamenti a medio e lungo termine, concessi per far fronte alla copertura di pregresse esposizioni debitorie, rientrano nel campo applicativo dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine.
Il trattamento fiscale di favore non è applicabile ai contratti in cui sono esclusivamente rimodulati le modalità e i termini di restituzione di un credito già erogato.