La costituzione di una società a responsabilità limitata, a seguito di un’operazione di aggregazione tra aziende, in cui l’assegnazione della quota al capitale sociale è pari al 99,6 per cento a un socio e solo lo 0,4 per cento all’altro socio (in virtù della scarsa consistenza patrimoniale dell’azienda da questi detenuta e alla mancanza di avviamento che è indice di non operatività), determina una fusione "squilibrata" che impedisce l’applicazione del c.d. “bonus aggregazioni”. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate.